F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL F.C.D. JUNIOR FOLIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELBELLINO/JUNIOR FOLIGNANO DEL 27.1.12013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 532 dell’8.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 21 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL F.C.D. JUNIOR FOLIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELBELLINO/JUNIOR FOLIGNANO DEL 27.1.12013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 532 dell’8.3.2013) Con il presente ricorso la Junior Folignano impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la L.N.D. Calcio a Cinque ha inflitto (Com. Uff. n.532 dell’8.3.2013) in relazione alla gara Castelbellino/Junior Folignano del 27.1.2013, alla stessa Folignano la perdita della gara per 0-6 ai sensi dell’art.53,comma 2 N.O.I.F.. In particolare la Folignano deduce che la sanzione sportiva della perdita della gara è illegittima in quanto la ricorrente non ha abbandonato la gara ma in base al referto arbitrale risulta che non ha potuto terminare l’incontro “per mancato raggiungimento del numero minimo di calciatori necessario”, per cui l’arbitro avrebbe dovuto decretare la fine dell’incontro. La censura è infondata poiché come risulta dal referto arbitrale (all.1) a firma di Fabio Stelluti la Folignano ha abbandonato la gara dopo il primo tempo per cui legittima è l’applicazione dell’art.53, comma 2 N.O.I.F., che sanziona tale abbandono con la perdita della gara. Il ricorso va, quindi, respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C.D. Junior Folignano di Folignano (Ascoli Piceno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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