F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 15 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 308/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI SANTELIANA/A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 13 del 13.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 15 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 308/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI SANTELIANA/A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 13 del 13.5.2013)
L’A.S.D. Napoli Calcio a Cinque, rispettando forme e termini di rito anche ex Com. Uff. n. 156/A, ha proposto in via d’urgenza reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 13.5.2013, con la quale il detto Giudice ha inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita del gara per 0-6, con le relative penalità accessorie, per mancata presentazione sul campo di gioco in occasione della partita Santeliana/A.S.D. Napoli Calcio A 5 del 12.5.2013, valevole per la Fase Eliminatoria Nazionale della Categoria Allievi calcio a 5. A motivo del gravame, la reclamante testualmente deduce che la mancata presentazione
della propria squadra e, quindi, la mancata disputa della detta gara, sarebbe dovuta ad “un mero errore e/o disguido consistente nella mancata comunicazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico all’odierna istante, della mancata concessione” (rectius: accoglimento) “della richiesta di differimento della gara de qua”. La deduzione in discorso veniva corredata da ulteriori argomentazioni e da produzione documentale contenente, tra l’altro, nota del segretario del C.R. Molise. Agli atti di causa veniva inoltre acquisita comunicazione del richiamato Settore federale pervenuta lo stesso giorno fissato per la discussione orale. A quest’ultima partecipava il legale rappresentate dell’appellante illustrando verbalmente le considerazioni già sottomesse con i motivi di gravame alla cognizione del Collegio, rilevando in particolare la buona fede del comportamento dell’Associazione da esso rappresentata. Ritiene la Corte, pur riconoscendo alla reclamante una condotta ispirata a criteri di lealtà e correttezza sportiva, che l’impugnazione vada disattesa. Risulta, invero, dagli atti, che l’iniziale richiesta di rinvio della data fissata per la disputa della gara, con inversione del campo ove la stessa doveva disputarsi, è intervenuta a seguito di richiesta dell’Ass. Santeliana alla quale l’odierna reclamante si è adeguata, ancorchè non possa mancare di notarsi che tale adesione risulta spedita via fax al Settore Giovanile e Scolastico un minuto prima (ore 13.57 del 10.5.2013) dell’iniziale istanza (ore 13.58 del 10.5.2013). Peraltro, proprio la mancata comunicazione dell’accoglimento della richiesta di che trattasi avrebbe dovuto indurre l’A.S.D. Napoli a presentare sul campo i propri atleti, come è invece accaduto, seppure in forma ridotta, da parte della Santeliana e dell’arbitro designato per la partita: nella fattispecie, infatti, non è certamente invocabile il principio del silenzio-assenso. Al riguardo è’ appena il caso rilevare che nell’ordinamento federale – come, del resto, in qualsiasi altro ordinamento anche non sportivo – la data fissata per il compimento di un determinato atto, resta ferma finchè l’organo competente non provvede a disporne, e comunicarne, nelle forme regolamentari, l’avvenuto differimento. Né può trascurarsi che, in virtù del principio di autoresponsabilità, l’Associazione ricorrente, in assenza di comunicazioni, avrebbe dovuto accertare se l’istanza fosse stata positivamente delibata o meno. Quanto alle specifiche deduzioni rassegnate in sede di discussione, aventi ad oggetto la comunicazione del Segretario del Comitato Regionale Molise, le stesse non consentono alla Corte di accogliere il reclamo sia per l’irrilevanza di tali considerazioni difensive, sia per quanto dedotto in replica dal Settore Giovanile e Scolastico. La nota di quest’ultimo, infatti, rileva espressamente “che il Settore Organizzatore delle finali sia stato bypassato e i Comunicati Ufficiali non letti attentamente”, affermazione che conferma l’obbligo di tesserati ed associati di uniformare le proprie condotte alle norme regolamentari ed agli atti ufficiali, escludendo in pari tempo la possibilità, per la reclamante, di invocare il principio dell’affidamento. Quest’ultimo, per certo non può venir applicato a situazioni disciplinate e regolamentate in maniera rigorosa, con disposizioni di obbligatoria lettura ed altrettanto obbligatorio rispetto. Infine, non può mancarsi di osservare che la deduzione relativa alla riprogrammazione di altro incontro fra squadre di altre associazioni partecipanti alla Fase Eliminatoria Nazionale Giovanissimi Calcio a 5 non giova all’accoglimento del gravame, tenuto conto che tale spostamento risulta sancito proprio in un Com. Uff., a conferma del carattere costitutivo e notiziale degli atti ufficiali che, nella fattispecie, non risultano aver disciplinato il sollecitato differimento della gara controversa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S.D. Napoli Calcio a5 di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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