F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 15 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 308/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; – SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 AL SIG. PIERINI SIMONE, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL TERNANA; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. LUCONI SIMONE, INFLITTE SEGUITO GARA REAL STATTE/FUTSAL TERNANA DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 679 del 30.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 15 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 308/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 AL SIG. PIERINI SIMONE, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL TERNANA;
- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. LUCONI SIMONE,
INFLITTE SEGUITO GARA REAL STATTE/FUTSAL TERNANA DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 679 del 30.4.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto le sanzioni sopra riportate. La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere dagli allenatori Simone Pierini e Simone Luconi della suddetta squadra nel corso della partita contro il Real Statte disputata fuori casa il 28 aprile 2013, i quali hanno tenuto durante tutta la partita un comportamento decisamente antisportivo, insultando di continuo la terna arbitrale. La commina della squalifica è intervenuta a carico degli allenatori che erano stati allontanati per le modalità ingiuriose delle loro proteste contro i direttori di gara; in particolare, il Pierini, posizionatosi all’esterno del terreno di gioco per assistere alla parte residuale della gara, ha tentato di colpire con calci il secondo arbitro, senza riuscirvi solo perché tempestivamente bloccato dall’intervento delle forze del’ordine. Il Luconi invece, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco, ha continuato a profferire frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale, dall’esterno del campo. Non convince in alcun modo perché sfornita di prove la giustificazione addotta dalla Società ospitata secondo cui il direttore di gara sarebbe incorso in un errore di persona nei confronti del Pierini a causa della scarsa attenzione posta in essere dal direttore di gara durante nella redazione del referto arbitrale, addirittura sostenendo che esso potesse essere ritenuto inattendibile sulla ricostruzione dei fatti. La Corte, nel conferma l’assoluta gravità dei fatti, ritiene tuttavia che - da un lato - la squalifica inflitta ai due allenatori sia congrua ed adeguata, ma – dall’altro lato - ritiene eccessivo l’importo di € 500,00 per l’ammenda. La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Ternana di Preci (Perugia), riduce l’ammenda a carico dell’A.S.D. Futsal Ternana a € 300,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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