F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 12 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 309/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO ASD AUGUSTA FC AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 U21 ASD AUGUSTA/ASD SSD LAZIO C5 DEL 26.5.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 793 dell’11.6.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 12 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 309/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO ASD AUGUSTA FC AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 U21 ASD AUGUSTA/ASD SSD LAZIO C5 DEL 26.5.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 793 dell’11.6.2013) Con ricorso del 12 giugno 2013 la A.S.D. Augusta F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 793 dell’11.6.2013 con la quale, in riferimento alla gara A.S.D. Augusta F.C. contro A.S.D. SSD Lazio C/5, era stata irrogata alla reclamante la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella prossima stagione 2013/2014 del Campionato Nazionale Under 21, l’obbligo di disputare due gare a porte chiuse, nonché il rimborso delle spese occorse ed occorrende sostenute direttamente dal calciatore Miranda Antonio o dalla Società Lazio C a 5. A sostegno del reclamo la A.S.D. Augusta F.C. (d’ora in avanti, per comodità, “Augusta”) deduceva una serie di ragioni che possono così, sinteticamente, riassumersi: 1) Il Giudice avrebbe errato a non respingere il ricorso della ASD SSD Lazio C/5 (d’ora in avanti, per comodità, “Lazio”) sia in quanto il referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata, non consentiva di pervenire alla conclusione di cui al provvedimento impugnato, sia perché in conseguenza di questa errata lettura delle risultanze del referto avrebbe disposto la sospensione del procedimento investendo la Procura Federale; 2) Gli accertamenti svolti dalla Procura non sarebbero assistiti da indizi gravi, precisi e concordanti, sarebbero frutto di accertamenti superficiali (quale la mancata audizione di un medico presente), inattendibili (con riferimento alla qualità dei testi uditi); 3) In particolare, con riferimento specifico alle audizioni dei testi Princiotta Spanò, Rinaldi, Mennella, Prisma e dell’allenatore della Lazio, le loro affermazioni sarebbero tra di loro contraddittorie e recanti significative divergenze in ordine alle modalità dell’accaduto che anzi sarebbe da ritenersi “presunto” nella sua concreta verificazione; 4) La Procura, investita dal giudice, avrebbe ricercato la responsabilità in modo esasperato e non si sarebbe neppure accorta delle contraddizioni tra le posizioni emerse in sede si audizione; 5) Inoltre la Procura avrebbe tratto conclusioni sulla base dell’esame del referto del pronto soccorso e lo avrebbe valutato nel merito al solo scopo di pervenire a conclusioni diverse da quelle degli arbitri e del commissario di campo. Sulla scorta di tali articolate deduzioni veniva impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo con richiesta di integrale annullamento di ogni sanzione e conseguente integrale riforma della decisione di prime cure. Nell’udienza dinanzi alla Corte Federale le parti non comparivano. Il ricorso risulta infondato e, come tale, va respinto sulla base delle motivazioni qui di seguito esposte. Osserva, in primo luogo la Corte, che la circostanza che il preavviso di reclamo non sia stato notificato a controparte non inficia la regolarità dell’impugnazione e non comporta, pertanto, l’inammissibilità del reclamo. Come questa Corte ha già affermato in altra, recente occasione (vedi Decisione di cui al Com. Uff. n. 120/CGF del 27 dicembre 2012), l’omessa comunicazione della semplice intenzione di reclamo all’altra parte non può precludere l’esame del successivo motivato reclamo che, come avvenuto nel caso in specie, abbia costituito oggetto di comunicazione alla controparte e le abbia, comunque, consentito la piena esplicazione del diritto di difesa. Ciò in quanto l’unico atto concretamente capace di compromettere la posizione di controparte e di esigere che su di esso questa appronti le proprie difese è quella della proposizione del reclamo motivato, l’unico sul quale il Giudice ha l’obbligo di provvedere, mentre il mero preannunzio di reclamo non solo può non essere seguito dal reclamo vero e proprio, ma come tale risulta del tutto privo di effetti potenzialmente lesivi nei confronti dell’altra parte. Quanto al merito delle argomentazioni svolte dall’Augusta a sostegno dell’impugnazione la Corte ritiene che nessuna di queste possa essere condivisa. In primo luogo va rilevato che gli argomenti addotti, più che rivolti a censurare la decisione del Giudice (la quale costituisce oggetto dell’impugnazione) sono in realtà rivolti a sferrare una serrata critica all’operato della Procura federale ed alle conclusioni degli accertamenti svolti. In secondo luogo, come ha correttamente osservato il Giudice Sportivo, la Procura Federale ha svolto accurati accertamenti caratterizzati, soprattutto, da una serie puntuale ed estesa di audizioni alla luce delle quali si è ricostruito un quadro il più possibile preciso e circostanziato dei fatti accaduti. Orbene gli accertamenti hanno portato alla univoca conclusione che il calciatore Miranda Antonio è stato colpito violentemente mentre si trovava a bordo campo da una persona non identificata. La mancata identificazione della persona non può però comportare la esclusione della responsabilità dell’accaduto in quanto gli accertamenti svolti hanno dimostrato, da una parte, che in quella zona del campo era assiepata, a ridosso della panchina, la tifoseria sostenitrice dell’Augusta e, dall’altra, che la Lazio non aveva al seguito alcun tifoso. Più in particolare la Relazione della Procura ha significativamente posto in evidenza che il luogo ove è avvenuta l’aggressione risulta assolutamente compatibile con la dinamica generale del fatto in quanto la zona , secondo le dichiarazioni rese dal commissario del campo, presentava, un punto nevralgico, vale a dire la congiunzione della rete di contorno delimitante il cancelletto di accesso all’area tecnica e le transenne di separazione del pubblico dal campo. Ha altresì chiarito che la forza pubblica è intervenuta solo dopo l’aggressione subita dal giocatore secondo una versione che – si sottolinea – è stata confermata da tutte le persone sentite. In altri termini gli accertamenti svolti hanno chiarito, al di là di ogni ragionevole dubbio, che vi era una tifoseria della squadra ospitante posta a pochi centimetri dall’area ove si trovava il giocatore oggetto dell’aggressione, che mancava la forza pubblica e che, dunque, la situazione di fatto risultava pienamente compatibile con il tipo di evento subito dal giocatore. D’altra parte le argomentazioni svolte dall’Augusta in ordine alle asserite contraddittorietà delle deposizioni e degli accertamenti della Procura Federale non possono essere condivise in quanto rivolte, mediante un’opera di ritaglio di frammenti di dichiarazioni, a configurare una più penetrante illogicità dell’intero percorso seguito dalla Procura che, in realtà, non emerge in alcun modo. Anzi, le conclusioni appaiono frutto di un lavoro di accurata ricostruzione dell’accaduto in linea, peraltro, con le esigenze discendenti dalla oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza. Quanto alla incidenza del fatto sulla gara è da rilevare che il Giudice Sportivo ha correttamente riconosciuto, ancora una volta in linea con gli accertamenti puntuali svolti dalla Procura, la gravità dell’accaduto che ha costretto l’atleta ad allontanarsi dal campo, abbandonare il giuoco e recarsi in Ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. In altri termini, può affermarsi che l’accaduto ha finito per incidere proprio sulla regolarità della gara alterandone la dinamica e non già solo sul potenziale atletico della società. La perdita nella fase iniziale della partita di un calciatore deve infatti ricondursi al novero di quegli eventi che integrano un vero e proprio effetto incidente sulla regolarità della dinamica di un confronto agonistico (e come tale appaiono sicuramente riconducibili al disposto della prima parte dell’art. 17 C.G.S. ) e giustificano pertanto la sanzione della perdita della partita correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta di Augusta (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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