F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 01 Marzo 2013 e su Comunicato Ufficiale 209/CGF (errata corrige) del 20 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATERA CALCIO/FRANCAVILLA DEL 3.2.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 01 Marzo 2013 e su Comunicato Ufficiale 209/CGF (errata corrige) del 20 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATERA CALCIO/FRANCAVILLA DEL 3.2.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013) Con atto spedito in data 7.2.2013, la società A.S.D. Matera, preannunciava reclamo e chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013) con la quale era stata irrogata la sanzione dell’ammenda pari ad € 1.500,00 con diffida a carico della medesima società a seguito della gara Matera Calcio/Francavilla del 3.3.2013. A seguito della trasmissione da parte della Segreteria di questa Corte, in data 8.2.2013, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società Matera faceva pervenire, in data 13.2.2013, il proprio reclamo. Il ricorso in epigrafe è parzialmente fondato e come tale deve essere accolto. La Corte ritiene infatti di dovere valutare diversamente le risultanze del procedimento di prima istanza anche in funzione delle innegabili contraddittorietà che effettivamente caratterizzano il provvedimento impugnato. La sanzione irrogata trova il proprio presupposto nel rapporto del Commissario di campo (che ai sensi dell’art. 68 N.O.I.F. riferisce sull’andamento delle gare in relazione, tra l’altro, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre) dal quale emerge che alcuni dirigenti della società Francavilla ed alcune persone non identificate ma riconducibili alla società Matera (del cui operato la medesima società risponde ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.) tennero, in occasione della gara in questione, una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. Tuttavia, mentre, da un lato, le circostanze nel medesimo rapporto illustrate non sono state sostanzialmente smentite dalla società Matera nel proprio atto di reclamo (limitandosi la ricorrente ad evidenziare le ragioni della ritenuta eccessività della misura dell’ammenda in ragione della particolare tenuità dell’evento e dell’applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 13 e 14 C.G.S. in favore della società Matera), da altro lato, i fatti riferiti - che non trovano corrispondente riscontro nel rapporto della terna arbitrale che nulla ebbe a segnalare circa i comportamenti dei dirigenti delle due società - appaiono effettivamente di gravità inferiore rispetto alla sanzione comminata. L’episodio in questione è rappresentato, come emerge dal rapporto del Commissario di campo, da uno scambio “di reciproche provocazioni e contestazioni verbali” tra i dirigenti delle due squadre o persone il cui operato è comunque alle medesime riferibile ai sensi del citato art. 1, comma 5, C.G.S. Ritiene quindi questa Corte che, benché le condotte osservate nel caso specifico dalle persone coinvolte siano sicuramente censurabili e chiaramente in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., esse possano essere adeguatamente sanzionate con la sola ammenda di misura peraltro inferiore rispetto a quella in concreto comminata dal Giudice Sportivo; e ciò anche in considerazione del fatto che, avendo riferito il Commissario di campo di non meglio precisati “scambi di reciproche provocazioni e contestazioni verbali” avvenuti nella zona degli spogliatoi, e quindi in una zona interdetta al pubblico, la condotta delle persone coinvolte, benché in sé e per sé censurabile, da una parte, non risulta precisamente connotabile e, dall’altra, non appare sia stata potenzialmente idonea ad indurre situazioni di particolare pericolo od a contribuire a determinare fatti di violenza (si fa riferimento ad un clima di tensione nell’ambito della zona spogliatoi ricondotto a normalità grazie all’intervento dei dirigenti della società locale). Inoltre, questa Corte non può ignorare che le circostanze riferite dal Commissario di campo siano state erroneamente intese dal Giudice Sportivo e come tale erronea interpretazione abbia inciso sulla misura della sanzione inflitta. Ed infatti: a) nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad un diverbio tra tesserati (espressioni irriguardose e provocatorie da parte di tesserati della società Matera all’indirizzo della squadra avversaria) avvenuto prima dell’inizio della gara, all’interno degli spogliatoi, che avrebbe reso necessario l’interevento delle forze dell’ordine; tuttavia, dal rapporto del Commissario di campo emerge come un episodio di tali caratteristiche coinvolse, per quel che riguarda il Matera, persone non identificate seppure alla medesima società riconducibili, e come il diverbio in questione si sia effettivamente verificato al termine della gara mentre quello accaduto prima dell’inizio della medesima appare essere stato di particolare tenuità (venne subito ristabilita la calma); b) nel provvedimento impugnato, il Giudice sportivo dichiara di avere determinato la sanzione in concreto inflitta alla società Matera in considerazione della recidiva specifica di cui al Com. Uff. n. 63 e della recidiva generica di cui ai Com. Uff. nn. 39, 48 e 90, senza tuttavia tenere conto della circostanza attenuate (erroneamente attribuita alla società Francavilla nel parallelo provvedimento pubblicato nel medesimo Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013) rappresentata dal fattivo comportamento dei tesserati della società Matera o di soggetti ad essa riferibili (nelle persone dei Signori Nardecchia, Fontanarossa e Columella) adoperatisi per ristabilire immediatamente la calma come emerge dall’esame del rapporto del Commissario di campo. In conclusione, la Corte ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere riformata ex art. 37, comma 4, C.G.S., all’esito della diversa valutazione, in fatto e in diritto, delle risultanze del procedimento di prima istanza. Pertanto, in funzione della riduzione della sanzione per una accertata minore gravità dei comportamenti contestati alle persone coinvolte riconducibili alla società Matera e dell’applicabilità al caso di specie della circostanza attenuante della fattiva collaborazione dei tesserati della società Matera (quest’ultimi nominalmente identificati dal Commissario di campo) da porsi in rapporto di equivalenza con la recidiva specifica di cui al Com. Uff. n. 63, la sanzione, pur tenendo conto dell’aumento di pena per recidiva generica (di cui ai Com. Uff. nn. 39, 48 e 90), deve essere rideterminata quale semplice ammenda nella diversa minore misura di € 1.200,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Matera Calcio di Matera ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.200,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it