COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 20/6/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE ALTOBELLI LORENZO (TESSERATO PER LA SOCIETA’ AQUILANA), AVVERSO LA QUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AQUILANA / ORATORIANA, DISPUTATA IL 21.5.2013 PER IL TORNEO “2° MEMORIAL FRANCESCO MARIA ESPOSITO” (C.U. N°68 del 30.5.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 20/6/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE ALTOBELLI LORENZO (TESSERATO PER LA SOCIETA’ AQUILANA), AVVERSO LA QUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AQUILANA / ORATORIANA, DISPUTATA IL 21.5.2013 PER IL TORNEO “2° MEMORIAL FRANCESCO MARIA ESPOSITO” (C.U. N°68 del 30.5.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Altobelli Lorenzo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. in considerazione della gravità dell’atto inconsulto posto in essere dal calciatore e del comportamento particolarmente offensivo adottato nei confronti del direttore di gara, peraltro in una gara di Torneo post – campionato, circostanze che avevano condotto ad un aggravamento della prima sanzione irrogata (fino a fine torneo). Ha dedotto l’appellante di non disconoscere il fatto storico, ma di non avere avuto alcun intento di arrecare violenza al direttore di gara, ma di avere perduto improvvisamente la ragione porgendo, peraltro, le scuse allo stesso direttore di gara ed agli organi federali. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta sul presupposto che il comportamento tenuto dal calciatore non è stato di particolare gravità, se è vero come è vero che lo tesso direttore di gara, nel riferire le modalità del gesto compiuto dall’Altobelli, riferisce di aver provato un lieve dolore senza ulteriori conseguenze degne di nota. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al Sig. Altobelli Lorenzo fino al 31.08.2014, disponendo restituirsi la tassa d’appello versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it