COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 20/6/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELLO 2000 AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2013 INFLITTA DAL G.S. AL MEDICO SOCIALE FERRANTE GOFFREDO IN RELAZIONE ALLA GARA FOSSACESIA / CASTELLO 2000, DISPUTATA IL 13.5.13 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES, GIORNE “B” (C.U. N°39 DEL 23.5.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°71 del 20/6/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELLO 2000 AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2013 INFLITTA DAL G.S. AL MEDICO SOCIALE FERRANTE GOFFREDO IN RELAZIONE ALLA GARA FOSSACESIA / CASTELLO 2000, DISPUTATA IL 13.5.13 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES, GIORNE “B” (C.U. N°39 DEL 23.5.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
Con appello ritualmente propostola società A.S.D. Castello 2000 ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. per avere il Ferrante, al termine della gara, inseguito l'arbitro fino al rientro di questi nel suo spogliatoio, ricoprendolo di apprezzamenti offensivi.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, l’eccessività della sanzione in quanto il medico sociale si sarebbe limitato a protestare, in maniera senz’altro accalorata, ma senza rincorrere l’arbitro e senza alcun intento intimidatorio o violento.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta deve essere ridotta, poiché dagli atti risulta che, in effetti, il Ferrante non ha rincorso l’arbitro, limitandosi a tacciarlo di parzialità in quanto proveniente dalla sezione di Vasto e, quindi, a suo dire, conoscente i calciatori del Fossacesia. Da ciò deriva che, nello specifico, non può parlarsi nemmeno di protesta smodata quanto, piuttosto, di comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre l’inibizione inflitta al Sig. Ferrante Goffredo fino al 30.6.2013, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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