COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 20 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare N. 104. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA, A CARICO DEL SIG. RIGHI SALVATORE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIANO KELLER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. DELLE VEDOVE DIEGO (ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIANO KELLER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIANO KELLER: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 20 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare N. 104. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA, A CARICO DEL SIG. RIGHI SALVATORE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIANO KELLER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. DELLE VEDOVE DIEGO (ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIANO KELLER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIANO KELLER: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 10 ottobre 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, avv. Salvatore Sciacchitano, in data 21 novembre 2011, prot. 3205/1492, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 29.10.2012 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; i deferiti: sigg. Righi Salvatore e Delle Vedove Diego e la società Mariano Keller, tutti rappresentati, con procura e delega, dall'assistente legale. A questa C.D.T. vengono sottoposte le richieste di patteggiamento, proposte ex art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, così come formulate e concordate dai deferiti con il rappresentante della Procura Federale. Il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, preso atto dei patteggiamenti proposti, ex art. 23, C.G.S., dai sigg. Righi Salvatore e Delle Vedove Diego, nonché dalla società Mariano Keller, per il tramite dell'assistente legale, nelle sue conclusioni ha chiesto, per i deferiti: giorni 40 di inibizione a carico del sig. Righi Salvatore (pena patteggiata ex art. 23 C.G.S.), all'epoca della vicenda in esame presidente della società deferita; giorni 20 di inibizione a carico del sig. Delle Vedove Diego (pena patteggiata ex art. 23 C.G.S.), all’epoca della vicenda in esame segretario della società deferita; a carico della società Mariano Keller, l'ammenda di euro 250,00 (pena patteggiata ex art. 23 e 24 C.G.S.). La C.D.T., nella riunione del 29 ottobre 2012, si è riservata la decisione. Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare nella seduta del 17 giugno 2013, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T. prende atto dei patteggiamenti innanzi richiamati e, nel condividerne la quantificazione, delibera le seguenti sanzioni: a carico del sig. Righi Salvatore, giorni 40 di inibizione; a carico del sig. Delle Vedove Diego, giorni 20 di inibizione; l'ammenda di euro 250,00, a carico della società Mariano Keller. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere a carico del sig. Righi Salvatore, la sanzione dell’inibizione per giorni quaranta; a carico del sig. Delle Vedove Diego, la sanzione dell’inibizione per giorni venti; a carico della società Mariano Keller, l’ammenda di euro 250.
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