COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 20/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società VALENTINO MAZZOLA Camp. 1° Categoria Gir. I Gara del 26-05-2013 tra Valentino Mazzola / A.S. Varzi C.U. n. 73 del CRL datato 06-06-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 20/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società VALENTINO MAZZOLA Camp. 1° Categoria Gir. I Gara del 26-05-2013 tra Valentino Mazzola / A.S. Varzi C.U. n. 73 del CRL datato 06-06-2013 La Società VALENTINO MAZZOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha comminato la perdita della gara a carico della società reclamante - lamentando che, contrariamente a quanto indicato dall'arbitro nel proprio rapporto ed affermato dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, non si era in realtà verificata alcuna situazione di pericolo per la sicurezza e l'incolumità di gravità tale da impedire lo svolgimento della gara. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : il reclamo non può trovare accoglimento. Dal rapporto dell'arbitro, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che l'arbitro ha correttamente deciso non far disputare la gara in relazione all'oggettiva situazione di pericolo da lui percepita e autorevolmente confermata dalle autorità competenti a garantire l'ordine pubblico dei quali in siffatta materia hanno decisamente pieni poteri di supportare il direttore di gara nelle situazioni in cui viene messa a repentaglio l'incolumità fisica dei cittadini. In particolare, nel caso di specie le autorità presenti in loco – Carabinieri – invitavano il direttore di gara di non uscire dallo spogliatoio a tutela della sicurezza e della incolumità delle persone presenti, provocata dai sostenitori del VALENTINO MAZZOLA. L'evento pertanto che ha generato la decisione dell'arbitro e che ha quindi dato origine alla situazione di pericolo descritta che ha impedito lo svolgimento della competizione è stata senza dubbio provocata dalla società ospitante e quindi a lei da addebitare. Per le ragioni esposte la decisione dei GS merita di essere pertanto confermata, a titolo di responsabilità oggettiva (art. 17 comma 1 CGS). Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il ricorso presentato e dispone l'addebito della relativa tassa.
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