COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 20/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della società MISSAGLIA SPORTIVA Camp. 2° Categoria Gir. L – Play Off Gara del 02.06.2013 tra Missaglia Sportiva / A.C.O.S. Treviglio Calcio C.U. n. 73 del CRL datato 06.06.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 20/06/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della società MISSAGLIA SPORTIVA Camp. 2° Categoria Gir. L - Play Off
Gara del 02.06.2013 tra Missaglia Sportiva / A.C.O.S. Treviglio Calcio
C.U. n. 73 del CRL datato 06.06.2013
La società MISSAGLIA SPORTIVA ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo che ha comminato un ammenda di € 150,00 nei confronti della Società ed ha squalificato il calciatore GUARNIERI Enrico sino al 04.06.2014, lamentando che i fatti realmente accaduti non sarebbero corrispondenti a quanto riportato sul referto arbitrale.
Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini rileva : considerato che l’arbitro nel proprio rapporto ha indicato che il calciatore GUARNIERI gli ha pestato volontariamente il piede senza lasciargli né conseguenze fisiche né un forte e/o rilevante dolore e che lo stesso nel contempo ha spinto l’arbitro con entrambe le mani in segno di aggressione, insultandolo, la pesante sanzione comminata al calciatore dal G.S. merita una lieve mitigazione anche se la stessa è evidentemente da censurare.
Si rileva altresì che l’ammenda comminata dal GS alla MISSAGLIA SPORTIVA deve ritenersi congrua in relazione al comportamento tenuto dai dirigenti e tifosi della società reclamante durante tutta la gara ed in particolare nel secondo tempo.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore GUARNIERI Enrico sino al 15 marzo 2014 e conferma per il resto le decisioni del G.S.
Dispone l’accredito della tassa se già versata.
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