COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 20 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Fascia “B” GARA: United Club Foggia – G. & T. Orta Nova dell’11.05.2013;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 20 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Fascia “B” GARA: United Club Foggia – G. & T. Orta Nova dell’11.05.2013; Reclamo del Sig. Lomuscio Antonio, rapp.to e difeso dall’Avv. Sergio Celentano del foro di Foggia, proposto in data 22.05.2013 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Vasto (squalifica sino a tutto il 28.07.2013), pubblicata su C.U. F.I.G.C.–L.N.D. n. 35 del 2.5.2013, Delegazione Provinciale di Vasto, nonché avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Foggia (squalifica sino a tutto il 30.09.2013), pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Provinciale di Foggia n. 52 del 16.05.2013; Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come sopra proposto; Sentito il reclamante nell’audizione del 17.6.13, con l’assistenza dell’Avv. Sergio Celentano; - ritenuto che la Commissione non ha competenza in merito alle decisioni del Giudice Sportivo di Vasto, appartenendo ad altro Comitato della LND, e che pertanto il reclamo è, in parte qua, inammissibile; - accertato che il Lomuscio Antonio era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo secondo diligenza, del primo provvedimento di squalifica sino al 28.7.2013, in quanto era stato allontanato dal campo dal Direttore di gara al 38’ del s.t. per le circostanze esposte nel supplemento di rapporto della Gara United Foggia-Asso Potenza, del 28.4.2013, svoltasi nell’ambito del 9^ Torneo Nazionale della Solidarietà; ComunicatoUfficiale n. 86 – pag. 30 di 30 - ritenuto che la detta sanzione va scontata dal Lomuscio, indipendentemente dal Campionato in cui milita la squadra allenata, in quanto a termini dell’art. 22, co. 7, C.G.S. “I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare”; - considerato, pertanto, che il reclamante non può invocare a propria discolpa la mancata conoscenza della prima sanzione per giustificare la circostanza di essersi seduto in panchina, (a suo dire) in perfetta buona fede, nella gara successiva dell’11.5.2013 disputata contro il G&T Ortanova, né addurre la diversità dei Tornei; - ritenuto, pertanto, che il Giudice Sportivo di Foggia ha correttamente sanzionato il ricorrente (in aggravamento alla precedente inibizione) rilevandone d’ufficio la descritta posizione irregolare, ma che la pena può essere rideterminata sino a tutto il 31.08.2013; Tutto ciò ritenuto, accertato e considerato, in parziale accoglimento del reclamo come innanzi proposto, DELIBERA - dichiarare inammissibile l’impugnativa della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Vasto; - ridursi la squalifica inflitta al Sig. Lomuscio Antonio dal Giudice Sportivo Territoriale di Foggia sino a tutto il 31.08.2013; - restituirsi la tassa versata atteso il parziale accoglimento del reclamo. La restituzione dovrà avvenire pro manibus o al domicilio eletto dal Lomuscio, in Foggia, al Vico Ricca n. 2 (Cap 71121), presso lo studio dell’Avv. Sergio Celentano.
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