COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 541 del 18 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.191/A U.S.D. CAMARO MESSINA (ME) avverso inibizione del sig. Aloisi Antonino fino al 31/05/2014 – Gara Play Off 3^ Cat. A.S.D. Atl. Messina/U.S.D. Camaro Messina del 1/6/2013 – C.U. 74/Me del 6/6/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 541 del 18 Giugno 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.191/A
U.S.D. CAMARO MESSINA (ME) avverso inibizione del sig. Aloisi Antonino fino al 31/05/2014 - Gara Play Off 3^ Cat. A.S.D. Atl. Messina/U.S.D. Camaro Messina del 1/6/2013 - C.U. 74/Me del 6/6/2013.
Con tempestivo reclamo del 7/6/2013 la Società U.S.D. Camaro Messina, in persona del suo delegato pro tempore, chiede la revoca dell'inibizione a carico del sig. Aloisi Antonino, Presidente della Società, in quanto assolutamente estraneo ai fatti addebitatigli. Argomento questo ribadito in sede di comparizione.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 n°1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e quello degli assistenti fa piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara.
Dalla lettura di detti rapporti si evince, in maniera univoca e senza dubbio alcuno, che al termine della gara, dopo che la terna si era rifugiata nel proprio spogliatoio per sottrarsi al comportamento aggressivo e minaccioso posto in essere da alcuni tesserati dell'U.S.D. Camaro Messina, la porta di questo veniva sfondata con un calcio sferrato da un calciatore dell'U.S.D. Camaro Messina il quale si introduceva nello spogliatoio cercando di aggredire il direttore di gara.
Nel contempo si introduceva nello spogliatoio anche il sig. Aloisi Antonino che oltre ad essere il Presidente della Società era, nell'occasione, anche il dirigente accompagnatore, il quale si rivolgeva in modo minaccioso non solo nei confronti del direttore di gara ma anche nei confronti di uno degli assistenti nei cui confronti adottava anche un comportamento aggressivo, non riuscendo nel proprio intento per il pronto intervento dei sig.ri Battaglia Francesco (calciatore dell'U.S.D. Camaro Messina) e Conti Giuseppe (Collaboratore dell'U.S.D. Camaro Messina) che provvedevano ad allontanarlo.
In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara.
Non di meno si ritiene che la sanzione così inflitta dal giudice di prime cure debba essere rideterminata in termini più equi in relazione ai fatti effettivamente posti in essere dall'Aloisi, dovendosi gli stessi inquadrare in un comportamento minaccioso ed aggressivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo presentato, ridetermina l'inibizione a carico del sig. Aloisi Antonino fino al 31 dicembre 2013.
Senza addebito di tassa reclamo.
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