COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 13/06/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 190 Stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Amici della Concordia, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Ferri Francesco fino al 9/05/2013 (C.U. n. 63 del 9/05/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 13/06/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 190 Stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Amici della Concordia, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Ferri Francesco fino al 9/05/2013 (C.U. n. 63 del 9/05/2013). L’Associazione Sportiva Dilettantesca Amici della Concordia, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del giocatore sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo, disputato in data 3/05/2013, contro la Società Aton Green Florence (Cat. Calcio a 5 serie C1). Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica tentava, con la mano aperta, di colpire il D.G. al busto. Il tentativo non andava a buon fine in quanto il Ferri veniva sbilanciato dal contatto con alcuni compagni che nel frattempo si erano frapposti. Di poi reiterava il gesto colpendo l'arbitro su di una spalla provocandogli leggero dolore”. La Società reclamante ritiene assolutamente ingiustificata la sanzione ed eccepisce che il giocatore, alla notifica dell'espulsione, si sarebbe avvicinato all'arbitro esclusivamente con la finalità di protestare e che, in tale frangente, attorniato da altri giocatori ed a causa del suo scomposto gesticolare, avrebbe involontariamente avuto un fortuito contatto con il D.G.. Nonostante la consapevolezza di lasciare la propria squadra in inferiorità numerica nel corso di una partita importante (sfida play out), il calciatore, a dimostrazione dell'assenza di qualsiasi reale animosità, avrebbe lasciato il terreno di giuoco senza protestare imboccando immediatamente la via degli spogliatoi. La società, evidenziando il clima sereno nel quale si sarebbe svolto l'incontro, non giustifica la reazione scomposta dell'intera squadra alla notifica del secondo giallo per il calciatore Ferri ma non ritiene la stessa neanche sanzionabile ed insiste pertanto per l'annullamento del provvedimento impugnato. La Commissione Disciplinare provvedeva, come di prassi, ad integrare l'istruttoria attraverso la richiesta di un supplemento arbitrale che veniva allegato al fascicolo. Nel documento il primo arbitro conferma in toto la ricostruzione dei fatti formulata nell'originario rapporto di gara ed evidenzia l'atteggiamento violento del Ferri ed il successivo volontario contatto tra il calciatore ed il secondo arbitro. La condotta del giocatore appare indubbiamente censurabile sia per il modo aggressivo con il quale il medesimo ha cercato di aggredire il secondo arbitro, sia per la successiva azione violenta portata in essere con un colpo di media intensità dato alla spalla destra dello stesso. Occorre però rilevare che il contatto del Ferri sembra difficilmente compatibile, in punto di reale lesività del gesto, con l’inesistenza di qualsiasi conseguenza fisica da parte dell'arbitro (se si esclude il lieve e temporaneo dolore); la condotta del tesserato può dunque essere riportata ad una scomposta ed esagitata reazione che si è tradotta in un gesto il cui potenziale contenuto nocivo è stato decisamente (e volontariamente) contenuto nell'ambito di minimi termini. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T., pur sussistendo una condotta gravemente offensiva ed un volontario e violento contatto con il D.G., potrà essere parzialmente ridimensionata. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Amici della Concordia e riduce la squalifica inflitta a Ferri Francesco fino al 9 marzo 2014 anziché fino al 9 maggio 2014; dispone la restituzione della relativa tassa.
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