COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 13/06/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 189 Stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della A.S.D. Real Aglianese avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 75,00. C.U. n.63 del 09/05/2013.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 68 del 13/06/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
189 Stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della A.S.D. Real Aglianese avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 75,00. C.U. n.63 del 09/05/2013.
Per aver causato ritardo nell’inizio della gara “Real Aglianese – Stella Azzurra”, valevole per la Coppa Toscana giovanissime calcio a 11, la società in oggetto veniva sanzionata dal G.S. con una ammenda di euro 75,00.
Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società Real Aglianese, sostenendo che il ritardo dell’inizio della partita non è addebitabile ad essa, avendo presentato le note con regolari documenti alle ore 15,45. Secondo la reclamante il ritardo in questione è stato causato dalla squadra avversaria, che si presentava alla gara sprovvista di alcuni documenti e relativa lista per le note. Per tale motivo chiede l’annullamento della sanzione.
Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro dichiara che entrambe le società hanno consegnato le distinte ufficiali dei giocatori partecipanti alla gara in ritardo ed incomplete di documenti. In particolare la distinta della società reclamante mancava di un documento di riconoscimento e quindi dei relativi dati anagrafici di un calciatore. Sottolinea come la suddetta condotta, insieme anche alla condotta omissiva della squadra avversaria, comportava un ritardo nell’inizio della gara di 25 minuti.
Questa Commissione esaminati gli atti del procedimento ritiene provata la condotta ascritta alla reclamante che ha causato il ritardo contestato e pertanto conferma il provvedimento del G.S.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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