F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 11 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO BACOLI SIBILLAFLEGREA S.R.L. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BACOLI SIBILLAFLEGREA/ARZACHENA DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 dell’11.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 11 Maggio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO BACOLI SIBILLAFLEGREA S.R.L. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BACOLI SIBILLAFLEGREA/ARZACHENA DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 dell’11.4.2012)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 126 dell’11.4.2012, ha inflitto: - la squalifica del campo di giuoco per 1 gara effettiva da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse e ammenda di € 2.500,00 alla reclamante; - al signor Lucci Luigi l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 50.5.2012;
- la sanzione della squalifica inflitta ai calciatori Alcolini Marco e Russo Massimo. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Bacoli Sibilla Flegrea/Arzachena disputato il 7.4.2012, sostenitori della società Bacoli Sibilla Flegrea facevano oggetto entrambi gli A.A. di espressioni gravemente ingiuriose e minacciose, nonché del lancio di sputi alcuni dei quali attingevano uno dei due Ufficiali di gara alla schiena e al collo, inoltre, dopo l’espulsione di un calciatore della squadra ospitante, un proprio sostenitore si arrampicava sulla rete di recinzione e tentava di colpire uno degli A.A. con una stampella. Il signor Lucci, dirigente della società, allontanato per aver rivolto all’indirizzo degli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive, nel mentre si dirigeva verso l’uscita agitava un ombrello all’altezza del petto dell’A.A. al quale rivolgeva ingiurie e minacce reiterando tale comportamento anche al termine della gara. Infine i calicatori Alcolini e Russo, il primo per aver rivolto, dalla panchina, espressioni gravemente ingiuriose all’indirizzo di un A.A., il secondo dopo la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, si avvicinava correndo alla panchina della squadra avversaria e rivolgeva all’allenatore espressioni gravemente ingiuriose. Avverso tale provvedimento il Bacoli Sibilla Flegrea ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.4.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 9.5.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Bacoli Sibillaflegrea S.r.l. di Bacoli (NA), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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