F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 15 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S.D. ROMANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL TALENTI/ROMANA CALCIO DEL 31.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 82 del 27.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 15 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’A.S.D. ROMANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL TALENTI/ROMANA CALCIO DEL 31.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 82 del 27.4.2012)
Con atto del 30 aprile 2012 la società A.S.D. Romana Calcio proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. alla Corte di Giustizia federale avverso la delibera assunta, in II grado, dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio di cui in epigrafe, con la quale l’ultimo Giudice, confermando la delibera assunta in I grado dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma, aveva inflitto alla A.S.D. Romana Calcio la sanzione dell’ammenda di € 250,00 perché “ propri sostenitori offendevano e minacciavano i calciatori della squadra avversaria, uno di questi, a fine gara, con un calcio apriva un cancello ed entrava nello spazio antistante gli spogliatoi colpendo con calci e pugni un calciatore della squadra avversaria. Veniva allontanato a forza da tesserati di entrambe le squadre” (cfr Delibera del Giudice Sportivo – Com. Uff. n. 70 del 5.4.2012). Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Romana Calcio di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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