F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 15 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL CALC. NACCARATO CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PLAY OUT CALCIO ACRI/NISSA DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 165/del 28.5.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 15 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DEL CALC. NACCARATO CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PLAY OUT CALCIO ACRI/NISSA DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 165/del 28.5.2012)
Il signor Naccarato Carmine, calciatore della F.C. Calcio Acri, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 165 del 28.5.2012 relativa alla partita F.C. Calcio Acri/Nissa del 27.5.2012 con la quale veniva comminata allo stesso la squalifica per 3 gare effettive “per avere, al termine del primo tempo, con le squadre accese (rectius ancora) sul terreno di gioco, colpito con un calcio allo stinco un calciatore avversario cagionandogli sensazione dolorifica”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica il ricorrente ha rilevato che si è trattato di un gesto di reazione da lui compiuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che lo aveva colpito alla nuca e che tale reazione non si era concretizzata in nessun atto violento. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal ricorrente così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Assistente dell’arbitro e recepito in quello dell’Arbitro stesso, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Naccarato Carmine. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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