F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 15 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RANDO PASQUALE SEGUITO GARA FINALE DI SPAREGGIO/PROMOZIONE FRA SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA CITTÀ DI MESSINA/RENDE DEL 6.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 216 dell’8.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 15 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RANDO PASQUALE SEGUITO GARA FINALE DI SPAREGGIO/PROMOZIONE FRA SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA CITTÀ DI MESSINA/RENDE DEL 6.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 216 dell’8.6.2012) Al 43° del primo tempo, nel corso della gara Messina/Rende disputata in data 6.6.2012, l’allenatore del Messina, signor Rando Pasquale, si rivolgeva – uscendo dall’area tecnica – ad uno degli assistenti dell’arbitro urlandogli tra l’altro “…siete uno scandalo…”. L’arbitro lo allontanava ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 216 in data 8.6.2012, lo sanzionava con la squalifica per 2 gare effettive. Proponeva tempestivo reclamo in data 9.6.2012 la società Messina la quale, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al Rando. Al riguardo evidenziava che i fatti erano accaduti nel frangente in cui l’allenatore aveva fatto rilevare in modo vivace all’assistente un mancato intervento dell’arbitro, trattandosi al più di una protesta. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale (rectius assistente), che l’allenatore ha vibratamente protestato nel mentre indirizzando all’assistente le parole puntualmente indicate nel referto. In questo contesto, e proprio per i fatti come narrati nell’impugnazione, la condotta non può trovare giustificazione alcuna. L’allenatore, proprio per la sua figura, deve costituire – anche per tutti gli altri partecipanti al gioco – un punto di riferimento che, anziché acuire episodi eventualmente percepiti come dubbi, al contrario deve cercare di placare e smussare situazioni di potenziale conflittualità, astenendosi così dal tenere comportamenti – non solo ingiuriosi – ma altresì potenzialmente forieri di incrementare quelle forme di veemente contestazione alle decisioni del direttore di gara e dei suoi collaboratori. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Città di Messina S.r.l..di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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