F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. FORNARI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2013 INFLITTA SEGUITO GARA LA BENVENUTA/FORNARI SPORT DEL 2.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 36 del 20.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 25 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO SIG. FORNARI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2013 INFLITTA SEGUITO GARA LA BENVENUTA/FORNARI SPORT DEL 2.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 36 del 20.12.2012)
Con atto del 7 gennaio 2013 il sig. Fornari Giovanni proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. alla Corte di Giustizia Federale avverso la delibera assunta, in II grado, dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia di cui in epigrafe, con la quale l’ultimo Giudice, confermando la delibera assunta in I grado dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Milano, aveva inflitto al Fornari Giovanni la pronuncia in questa sede avversata perché “ Espulso per aver rivolto frasi ripetutamente ingiuriose ad un Dirigente della squadra avversaria. Al provvedimento disciplinare rivolgeva all’Arbitro frasi gravemente ingiuriose e spingendolo per due volte con le mani sul petto lo faceva indietreggiare. Continuava poi a rivolgergli frasi gravemente ingiuriose e minacciose reiterate anche successivamente nella zona spogliatoi e quando il Direttore di gara lasciava il campo di giuoco.” (cfr Delibera del Giudice Sportivo – Com. Uff. n. 20 del 6.12.2012). Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado. La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Fornari Giovanni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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