F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 17 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL SIG. BUCCI MANOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013) 2) RICORSO DEL SIG. TALONE FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013) 3) RICORSO SIG.RA BONDI MICHELA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013) 4) RICORSO DEL SIG. CENTOFANTI ESTEVAN VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)2 5) RICORSO DEL SIG. COCULO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. PER EFFETTO DELL’ART. 1, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 E 37, COMMA 1 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013) 6) RICORSO DEL SIG. BUCCI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. PER EFFETTO DELL’ART. 1, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 E 37, COMMA 1 N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 17 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL SIG. BUCCI MANOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013) 2) RICORSO DEL SIG. TALONE FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013) 3) RICORSO SIG.RA BONDI MICHELA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013) 4) RICORSO DEL SIG. CENTOFANTI ESTEVAN VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)2 5) RICORSO DEL SIG. COCULO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. PER EFFETTO DELL’ART. 1, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 E 37, COMMA 1 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013) 6) RICORSO DEL SIG. BUCCI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. PER EFFETTO DELL’ART. 1, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 E 37, COMMA 1 N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. – NOTA N. 4317/96PF12-13/AM/MA DEL 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 71/CDN (2012/2013) del 7 marzo 2013, ha inflitto le seguenti sanzioni: al sig. Manolo Bucci (ex presidente del Pergocrema) l’inibizione per mesi 12; al sig. Fabrizio Talone (ex amministrato delegato del Pergocrema) l’inibizione per mesi 6; alla sig.ra Michela Bondi (ex vicepresidente del Pergocrema) l’inibizione per mesi 3; al sig. Estevan Vincenzo Centofanti (ex consigliere del Pergocrema) l’inibizione per mesi 3; al sig. Luca Coculo (ex consigliere del Pergocrema) l’inibizione per mesi 6; al sig. Gianluca Bucci (ex consigliere del Pergocrema) l’inibizione per mesi 6. Il deferimento è avvenuto per le seguenti causali: - sig. Manolo Bucci, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., avendo ricoperto dal 5 luglio 2010 e sino al 3 agosto 2011 la carica di Presidente e legale rappresentante, nonché socio di maggioranza (detenendo il 70% delle quote) della società U.S: Pergocrema 1932 srl attraverso la AMG Immobiliare Srl, di cui era amministratore unico, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione finanziaria della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale; - sig. Fabrizio Talone, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 , N.O.I.F., avendo ricoperto dal 5 luglio 2010 e sino al 3 agosto 2011, la carica di amministratore delegato della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione finanziaria della stessa, con particolare riferimento alla responsabilità del dissesto economico-patrimoniale; - signora Michela Bondi, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., avendo ricoperto la carica di vicepresidente della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. dal 5 luglio 2010 e sino al 3 agosto 2011, per aver contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dal socio di maggioranza e dagli amministratori con deleghe e poteri senza alcuna dissociazione; - sig. Estevan Vincenzo Centofanti, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., avendo ricoperto la carica di consigliere della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. dal 5 luglio 2010 e sino al 3 agosto 2011 (con delega ai rapporti con la F.I.G.C.), per aver contribuito al dissesto economicopatrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dal socio di maggioranza e dagli amministratori con deleghe e poteri senza alcuna dissociazione; - sig. Luca Coculo, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per effetto dell’art. 1, comma 5, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., essendo stato socio dal 15 giugno 2011 al 3 agosto 2011 e avendo ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. dal 24 ottobre 2010 e sino al 3 agosto 2011, per aver contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dal socio di maggioranza e dagli amministratori con deleghe e poteri senza alcuna dissociazione, nonché per effetto dell’art. 1, comma 5, C.G.S., per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e per la violazione della norma di cui all’art. 37, comma 1, N.O.I.F., per non aver comunicato alla Lega Pro nella stagione 2010/2011, la propria carica sociale di consigliere di amministrazione della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. dal 24 ottobre 2010 e sino al 3 agosto 2011; - sig. Gianluca Bucci, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., essendo stato socio dal 15 giugno 2011 al 3 agosto 2011 e avendo ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. dal 24 ottobre 2010 e sino al 3 agosto 2011, per aver contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dal socio di maggioranza e dagli amministratori con deleghe e poteri senza alcuna dissociazione, nonché per effetto dell’art. 1, comma 5, C.G.S., per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e per la violazione della norma di cui all’art. 37, comma 1, N.O.I.F., per non aver comunicato alla Lega Pro nella stagione 2010/2011, la propria carica sociale di consigliere di amministrazione della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. dal 24 ottobre 2010 e sino al 3 agosto 2011. Il procedimento ha tratto origine dalla dichiarazione di fallimento della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Crema in data 20 giugno 2012, a seguito della quale il Presidente federale ha deliberato la revoca dell’affiliazione della società fallita. I signori Manolo Bucci, Fabrizio Talone, Michela Bondi, Estevan Vincenzo Centofanti, Luca Coculo e Gianluca Bucci, rappresentati e difesi dall’avv. Gian Michele Gentile hanno proposto appello per la riforma di tale decisione, evidenziando in primo luogo che: - non risponde al vero che il Pergocrema si sia iscritto in extremis al campionato 2011/2012, mentre l’iscrizione è avvenuta nei termini previsti per essere la società in regola con i parametri richiesti; - la situazione della società, al termine della stagione sportiva 2010/2011 era regolare, tanto che la Lega Pro, in data 24 agosto 2011, ha svincolato la fideiussione rilasciata dalla Banca del gruppo Bucci, essendo state adempiute tutte le obbligazioni della stagione 2010/2011; - tra il sig. Bucci ed il sig. Briganti è iniziata una querelle, nella quale il primo ha lamentato le inadempienze del secondo agli obblighi assunti nel contratto di cessione delle quote. Gli appellanti hanno poi sostenuto che tutte le perdite rilevate dalla Covisoc sono state coperte dal gruppo Bucci per € 595.746,00, mentre le successive ispezioni della Covisoc hanno ad oggetto la gestione del gruppo Brighenti e presentano risultati devastanti. In particolare, hanno rappresentato che lo stato passivo del fallimento, reso esecutivo il 17 gennaio 2013, avrebbe evidenziato come le passività che hanno determinato il dissesto siano riferite tutte alla gestione Briganti, relativa al secondo semestre e successivi, mentre gli organi amministrativi operativi della società, composti dai signori Manolo Bucci e Fabrizio Talone, non avrebbero contribuito a determinare alcuno stato di indebitamento economico-patrimoniale che abbia poi provocato lo stato di insolvenza. La relazione Covisoc del 13 dicembre 2011 darebbe atto che la società, alla data del 30 giugno 2011, aveva una perdita di € 13.015,00, poi coperta dal sig. Bucci con i versamenti di ottobre, con un patrimonio netto di € 40.985,00. La Commissione, inoltre, non avrebbe tenuto presente che, per quanto riguarda gli amministratori non operativi, gli obblighi di controllo hanno come presupposto l’informazione circa l’esistenza di operazioni significative riguardanti la tenuta economico-patrimoniale della società, mentre, nella fattispecie, l’esistenza di un presidente e di un amministratore delegato con pieni poteri gestionali e l’assenza di elementi di sospetto o di notizie significative circa fatti di insolvenza, avrebbe dovuto portare ad escludere ogni possibile responsabilità dei consiglieri di amministrazione non muniti di cariche operative. Gli appellanti hanno fatto altresì presente che non erano più in carica da un anno al momento della dichiarazione di fallimento della Società e la Covisoc, nelle sue numerose ispezioni, non avrebbe mai rilevato situazioni di rischio nella gestione del Pergocrema da parte del gruppo Bucci. Con riferimento alla sanzione inflitta ai signori Coculo e Bucci per la violazione dell’art. 37 N.O.I.F., infine, gli appellanti hanno sostenuto che la norma porrebbe a carico della società sportiva, e non dei soggetti chiamati a ricoprire la carica societaria, l’onere di comunicare agli organi federali il nominativo dei propri amministratori e dirigenti all’inizio del campionato e le variazioni in corso di stagione. Gli appellanti hanno concluso chiedendo il proscioglimento per insussistenza del fatto. La Corte ritiene che sussista la responsabilità ascritta ai deferiti. L’art, 21, comma 2, delle Norme organizzative interne della F.I.G.C. stabilisce che non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione ai termini dell’art. 16. Il successivo terzo comma specifica che possono essere colpiti da tale preclusione gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. La Corte rileva in via preliminare che la diversa e maggiore responsabilità del sig. Sergio Briganti, presidente della società Pergocrema 1932 S.r.l. alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, emerge inequivocabilmente dal fatto che la Commissione Disciplinate Nazionale ha disposto la chiusura del dibattimento nei confronti del predetto su istanza presentata dall’interessato di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. (“pena base per il sig. Briganti Sergio, sanzione dell’inibizione per mesi 60, diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a mesi 40”). Ne consegue che non è in discussione la più elevata responsabilità della gestione Briganti nella produzione del dissesto finanziario che ha portato al fallimento la Società Pergocrema 1932 S.r.l., mentre occorre valutare se, sia pure in misura nettamente inferiore, abbia contribuito a tale situazione anche la precedente gestione Bucci. Il Collegio ritiene che emergano significativi elementi per ritenere sussistente tale responsabilità. In primo luogo, risulta che, con atto del 5 luglio 2010, il sig. Gilberto Foresti ha ceduto il proprio 1% alla AMG Immobiliare Srl (di cui era amministratore unico il sig. Manolo Bucci) per un importo di € 7.000,00 e la IM.BE. S.p.A. ha venduto contestualmente il 69% delle quote alla stessa AMG Immobiliare S.r.l. per un prezzo pari ad € 483.000,00, laddove, nell’agosto 2011, le quote sociali, sia il 70% della AMG Immobiliare Srl sia il 30% di Luca Coculo, sono state trasferite alla World Sport Marketing Srl facente capo al sig. Briganti per il prezzo simbolico di € 1.000,00. Pertanto, già sulla base di tale circostanza, non può sussistere dubbio sul fatto che la Società avesse subito un evidente deprezzamento nel periodo della gestione del gruppo Bucci, vale a dire tra il mese di luglio 2010 e il mese di agosto. 2011 e versasse in una situazione di progressiva difficoltà finanziaria. Inoltre, la circostanza evidenziata dall’organo giudicante di primo grado, secondo cui la Società è riuscita ad iscriversi al campionato di Prima Divisione per la stagione 2011/2012 compensando la carenza patrimoniale con il saldo attivo finanziario delle operazioni di trasferimento dei calciatori, a prescindere dall’effettiva sussistenza del nesso di causalità tra ricavi derivanti dal trasferimento dei calciatori ed iscrizione al campionato, costituisce ulteriore indizio del fatto che la situazione di difficoltà finanziaria ha iniziato a delinearsi già durante la gestione del gruppo Bucci. Ne consegue che le responsabilità gestionali, relative al biennio precedente al fallimento, che hanno portato al dissesto economico-patrimoniale della Società, siano attribuibili, sia pure con un’intesità largamente inferiore alla gestione successiva, anche alla gestione del gruppo Bucci. Peraltro, la Corte ritiene che sia eccessiva l’applicazione della sanzione dell’inibizione per 1 anno al signor Manolo Bucci, proprietario del 70% delle quote societarie e presidente della Società dal 5 luglio 2010 al 3 agosto 2011, mentre ritiene congrua l’applicazione allo stesso della stessa sanzione dell’inibizione per mesi 6 irrogata al sig. Fabrizio Talone, amministratore delegato della Società per lo stesso periodo, in quanto entrambi i dirigenti sono stati titolari di poteri gestionali ed operativi. Le sanzioni dell’inibizione per mesi 3 inflitta alla signora Michela Bondi, Vice Presidente, ed al sig. Estevan Vincenzo Centofanti, consiglieri dall’8 luglio 2010 al 3 agosto 2011, devono essere confermate in quanto, quali consiglieri della Società, va ad essi ascritta una condotta omissiva che, sebbene di minore gravità rispetto alla condotta posta in essere dai titolari di poteri operativi, deve essere apprezzata come concausa della situazione di deprezzamento della Società nell’arco temporale in cui hanno ricoperto la carica societaria. D’altra parte, si ribadisce, la vendita delle quote sociali ad un prezzo simbolico, enormemente inferiore a quello di acquisto dell’anno prima, così come il trasferimento dei calciatori al fine di conseguire ricavi utili a compensare la carenza patrimoniale, costituiscono elementi sintomatici del progressivo deprezzamento della Società, la cui percezione non poteva ragionevolmente sfuggire a chi ricopriva cariche societarie. Per tale ragione, la stessa sanzione dell’inibizione per 3 mesi sarebbe congrua anche per i signori Luca Coculo e Gianluca Bucci, consiglieri da 24 ottobre 2010 al 3 agosto 2011. Tali dirigenti, però, sono stati sanzionati in una misura più elevata, sanzione dell’inibizione per 6 mesi, in quanto avrebbero violato la norma di cui all’art. 37, comma 1, N.O.I.F. per non avere comunicato alla Lega di competenza la propria carica sociale. La Corte ritiene che la violazione sussiste in quanto, se è vero che l’incombente della comunicazione grava sulle Società e, quindi, sui loro organi amministrativi a ciò preposti, è anche vero che sul dirigente interessato deve ritenersi sussistere un onere di verifica dell’avvenuta comunicazione che, nel caso di specie, non è stato assolto. Tuttavia, l’applicazione di ulteriori 3 mesi di inibizione per tale condotta omissiva appare oggettivamente eccessiva, mentre si ritiene congrua l’applicazione di un mese ulteriore di inibizione, sicché la sanzione complessivamente da irrogare ai predetti dirigenti è di 4 mesi di inibizione. Per questi motivi la C.G.F., riuniti, i ricorsi nn. 1), 2), 3) 4), 5, e 6): 1) Accoglie in parte il ricorso presentato da Bucci Manolo riducendo a mesi 6 la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo. 2) Accoglie in parte i ricorsi presentati da Bucci Gianluca e Coculo Luca riducendo a mesi 4 la sanzione inflitta. Dispone restituirsi le tasse reclamo. 3) Respinge i ricorsi presentati da Bondi Michela, Centofanti Estevan Vincenzo e Talone Fabrizio. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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