F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 17 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 7) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEREZ LEONARDO SEGUITO GARA SORRENTO/PISA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 17 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it
7) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEREZ LEONARDO SEGUITO GARA SORRENTO/PISA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la Società A.C. Pisa ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro I Divisione Sorrento/Pisa, veniva inflitta al sig. Leonardo Perez la squalifica per 2 gare effettive “perché, alzatosi dalla panchina, entrava sul terreno di gioco e rivolgeva all’arbitro una frase offensiva”. L’appellante, dopo aver evidenziato –con riferimento all’ingresso in campo del calciatore Perez- le ridottissime dimensioni del terreno di gioco e del campo per destinazione dell’impianto di Sorrento, eccepiva l’incongruità della sanzione sia per la configurabilità della condotta ascritta al giocatore come meramente irrispettosa sia in relazione ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte. Chiedeva pertanto di ridurre da due ad una le giornate di squalifica, anche in considerazione della circostanza che il calciatore si era recato negli spogliatoi subito dopo la gara per scusarsi con la terna arbitrale. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento e vada pertanto accolto. In effetti, la frase pronunciata dal giocatore non assume la connotazione, per le circostanze nelle quali è stata proferita, direttamente offensiva nei confronti della terna arbitrale ma più correttamente può essere qualificata come condotta irrispettosa verso la stessa. Pertanto, in omogeneità ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, le 2 giornate di squalifica possono essere ridotte ad una anche in considerazione del comportamento tenuto dal
calciatore Perez subito dopo la gara essendosi egli recato, come ha potuto accertare questa Corte sentendo il Direttore di gara, negli spogliatoi per scusarsi personalmente con la terna arbitrale. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 di Pisa, riducendo la sanzione inflitta al calc. Perez Leonardo ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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