F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 17 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 8) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/AVELLINO DEL 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 17 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 26 Giugno 2013 e su www.figc.it 8) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/AVELLINO DEL 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013) Con nota, pervenuta via fax il 10 aprile 2013, il legale rappresentante della A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (PG) ha preannunciato di voler proporre reclamo avverso la sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00, irrogata al sodalizio dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con la motivazione “per indebita presenza negli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate ma riconducibili alla società che rivolgevano alla terna arbitrale reiterate frasi offensive e minacciose; gli stessi, al termine della gara lanciavano in direzione dell’arbitro, che rientrava negli spogliatoi, numerosi schizzi d’acqua che lo raggiungevano in più parti del corpo e lanciavano in direzione dello stesso una bottiglia d’acqua semipiena che gli sfiorava la testa”. Con memoria pervenuta nei termini, sottoscritta dal vice presidente, sono stati esposti i motivi di censura avverso l’impugnata decisione. In particolare ci si duole della parziale difformità dei fatti realmente accaduti da quelli riferiti – ossia l’assenza di indebite presenze all’interno degli spogliatoi e della sostanziale valenza di proteste – mai offensive – delle frasi rivolte agli ufficiali di gara dalle persone presenti negli stessi locali. In ogni caso si sostiene l’eccessività della sanzione inflitta, anche in ragione dell’assenza di precedenti specifici. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, alla quale non ha partecipato alcun rappresentante della reclamante. La Corte esaminati gli atti degli ufficiali di gara e valutate le argomentazioni dedotte dalla reclamante esprime il convincimento che il ricorso sia assolutamente infondato e, come tale, deve essere respinto. A questo fine, premesso che il referto del direttore di gara versato in atti (al pari di quelli redatti dagli altri ufficiali di gara) fa piena prova di quanto relazionato, deve dirsi che l’efficacia fidefaciente attribuita dall’ordinamento sportivo a simili referti non può essere vulnerata da mere dichiarazioni che appaiono, francamente, inaccettabili e, peraltro, confermative della ricostruzione dei fatti offerta dagli ufficiali di gara. Nel suo referto l’arbitro afferma che, a fine gara, persone a lui non note ma riconducibili alla società ospitante, una dichiaratasi “dirigente”, lo insultavano pesantemente e che tra gli esagitati protagonisti si distingueva - per la violenza del gesto intimidatorio e l’offensività delle frasi rivolte - addirittura il Presidente del sodalizio. Oltre a ciò gli ufficiali di gara venivano fatti oggetto di lanci di acqua e di una bottiglietta che, fortunatamente, non attingeva il direttore di gara. La società offre, invero, una ricostruzione dell’evento che appare insostenibile, sia per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti che alle argomentazioni dedotte a sostegno di una tesi, quella del semplice protesta, ancorché vibrante, che, a tutta evidenza, non può essere condivisa. Al di là del fatto che appare autonomamente offensiva la affermazione che “La fatica e la concitazione del post-gara ha forse indotto gli Ufficiali di gara a travisare persone e circostanze e ad ingigantire oltre misura quanto effettivamente accaduto”, vi è da dire che è la stessa società ad ammettere che gli stessi sono stati destinatari di “proteste” da parte dei giocatori, dei dirigenti, dello staff tecnico e financo dei magazzinieri e custodi del campo. Non viene neanche negata la circostanza che “è stata senz’altro rimproverata all’arbitro la mancata concessione del rigore in favore del Gubbio e gli è stato senz’altro detto che l’eventuale retrocessione del Gubbio sarebbe stata colpa sua, il tutto magari anche con toni decisi ed alterati…”. La Corte, non può non sottolineare il proprio radicato convincimento in ordine al fatto che, in quell’acceso contesto, tutti abbiano partecipato all’aggressione verbale degli Ufficiali di gara (negli esatti termini da costoro riferiti) senza che alcuno, tra i dirigenti, abbia manifestato una doverosa e ragionevole coscienza del proprio ruolo, operato un intelligente e composto tentativo di restituire serenità al post-gara, se non con colpevole ritardo e dopo che le “proteste” avevano ampiamente prodotti i loro effetti. Questo, semmai, merita considerazione al fine di evitare ulteriori e più afflittive sanzioni ma, di certo, non scrimina né attenua, ovviamente, la lesività di quanto accaduto. L’indubbia gravità dei fatti riferiti e la loro corale responsabilità giustificano ampiamente, perciò, la sanzione pecuniaria inflitta alla reclamante, non meritevole di graduazione in melius proprio per il profondo disvalore sportivo incarnato dalla sconsiderata e collettiva reazione emotiva. In conclusione, la doglianza proposta deve, per quanto argomentato, respingersi con conferma della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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