LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo OUELLERBA/A.S.D.SANVITESE CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304 del 28.06.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
6) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo OUELLERBA/A.S.D.SANVITESE CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/04/2013 il sig Matteo QUELLERBA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione forfettaria di €.550,00 mensile relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.200,00 relativa a 4 mensilità maturate e non percepite. La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.SANVITESE CALCIO al pagamento in favore del sig.Matteo QUELLERBA della somma di €2.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente
datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione
giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F