• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°72 del 27/6/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR COCCOVILLI EZIO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETA’ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 5, COMMA 1 E 4 C.G.S., PER AVER TENUTO UN COMPORTAMENTO IN VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ RIVOLGENDO IN DATA 13.12.2012, ATTRAVERSO IL SOCIAL NETWORK “FACEBOOK” – VISIONABILE DA PIU’ PERSONE E, QUINDI, AVVALENDOSI DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE IDONEO A CONFERIRE VALENZA PUBBLICA A QUANTO IN ESSO INSERITO – ALL’INDIRIZZO DELL’ARBITRO MENICHELLI ANTONIO FRASI MINACCIOSE, INTIMIDATORIE, OFFENSIVE E/O LESIVE DELLA REPUTAZIONE DELLO STESSO, IN RELAZIONE ALLA GARA PRATOLA CALCIO – JAGUAR ANGIZIA, DISPUTATA IL GIORNO 08.12.2012;
– DELLA SOCIETA’ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.5, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°72 del 27/6/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DEL SIGNOR COCCOVILLI EZIO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETA’ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 5, COMMA 1 E 4 C.G.S., PER AVER TENUTO UN COMPORTAMENTO IN VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ RIVOLGENDO IN DATA 13.12.2012, ATTRAVERSO IL SOCIAL NETWORK “FACEBOOK” – VISIONABILE DA PIU’ PERSONE E, QUINDI, AVVALENDOSI DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE IDONEO A CONFERIRE VALENZA PUBBLICA A QUANTO IN ESSO INSERITO – ALL’INDIRIZZO DELL’ARBITRO MENICHELLI ANTONIO FRASI MINACCIOSE, INTIMIDATORIE, OFFENSIVE E/O LESIVE DELLA REPUTAZIONE DELLO STESSO, IN RELAZIONE ALLA GARA PRATOLA CALCIO – JAGUAR ANGIZIA, DISPUTATA IL GIORNO 08.12.2012;
- DELLA SOCIETA’ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.5, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO.
Con nota del 13.05.2013, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate.
Con raccomandata r.r. del 30.05.2013, regolarmente notificata a mezzo posta, veniva contestata ai soggetti deferiti la violazione di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 24.06.2013, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.
All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il calciatore Sig. Coccovilli Ezio e per la U.S.D Pratola Calcio il sig. Polce Guido, Presidente della stessa, i quali chiedevano di essere ammessi a patteggiare la sanzione.
Le parti convenivano l’applicazione delle sanzioni di per tre giornate di squalifica al Coccovilli Ezio e di € 100,00 d’ammenda per la Società.
La Commissione, ritiene congrue le sanzioni patteggiate ed applica, pertanto, al Coccovilli Ezio la squalifica per tre giornate ed alla U.S.D Pratola Calcio l’ammenda di € 100,00.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, applica a richiesta delle parti le sanzioni della squalifica per tre gare al calciatore Coccovilli Ezio e l’ammenda di € 100,00 alla U.S.D Pratola Calcio.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
Share the post "COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°72 del 27/6/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR COCCOVILLI EZIO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETA’ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 5, COMMA 1 E 4 C.G.S., PER AVER TENUTO UN COMPORTAMENTO IN VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ RIVOLGENDO IN DATA 13.12.2012, ATTRAVERSO IL SOCIAL NETWORK “FACEBOOK” – VISIONABILE DA PIU’ PERSONE E, QUINDI, AVVALENDOSI DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE IDONEO A CONFERIRE VALENZA PUBBLICA A QUANTO IN ESSO INSERITO – ALL’INDIRIZZO DELL’ARBITRO MENICHELLI ANTONIO FRASI MINACCIOSE, INTIMIDATORIE, OFFENSIVE E/O LESIVE DELLA REPUTAZIONE DELLO STESSO, IN RELAZIONE ALLA GARA PRATOLA CALCIO – JAGUAR ANGIZIA, DISPUTATA IL GIORNO 08.12.2012;
– DELLA SOCIETA’ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.5, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO."