COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 27/6/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA € 500,00; SQUALIFICA FINO AL 31.5.2014 AL CALCIATORE CIMINI FABIO; SQUALIFICA FINO AL 30.10.2013 AL CALCIATORE FRANCHI GIUSEPPE; SQUALIFICA PER TRE TURNI AL CALCIATORE COSIMO LUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA CALCETTO AVEZZANO / DON ORIONE , DISPUTATA IL 27.04.13 PER IL CAMPIONATO DI SERIE C/2, GIRONE “A” (C.U. n° 61 del 2.5.13 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 27/6/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA € 500,00; SQUALIFICA FINO AL 31.5.2014 AL CALCIATORE CIMINI FABIO; SQUALIFICA FINO AL 30.10.2013 AL CALCIATORE FRANCHI GIUSEPPE; SQUALIFICA PER TRE TURNI AL CALCIATORE COSIMO LUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA CALCETTO AVEZZANO / DON ORIONE , DISPUTATA IL 27.04.13 PER IL CAMPIONATO DI SERIE C/2, GIRONE “A” (C.U. n° 61 del 2.5.13 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società Calcetto Avezzano ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “ …. Per gravi reiterate intemperanze verificatesi a fine gara, da parte di propri sostenitori nei confronti degli arbitri, uno dei quali veniva colpito con un calcio sulla gamba destra; inoltre perché propri tesse rati colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoio; nonché per offese agli Organi Federali …. “ (ammenda); “ …. Espulso per doppia ammonizione, minacciava di percosse l'arbitro e a fine gara, reiterando gravi minacce, offendeva lo stesso direttore di gara; inoltre mentre l'arbitro veniva spintonato da tifosi locali, lo colpiva con una testata sulla fronte, che gli provocava rossore e momentaneo dolore …. ” (Cimini); “ …. Espulso per contestazioni e minacce all'arbitro, unitamente a tifosi locali rivolgeva ingiurie al direttore di gara, ai suoi familiari e agli Organi Federali …. “ (Franchi); “ …. A fine gara, dopo aver applaudito ironicamente gli arbitri, li offendeva …. “ (Cosimo Luca). Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, l’eccessività delle sanzioni adottate, in quanto sproporzionate rispetto ai comportamenti tenuti dai singoli calciatori, anche in relazione a precedenti decisioni della Giustizia Sportiva su casi analoghi. In particolare, ha sostenuto che il Cimini non avrebbe potuto colpire con una testata il direttore di gara, tenuto conto delle rispettive altezze di metri 1,68 (calciatore) e 1,95 (arbitro). L’Arbitro della gara, sentito a chiarimenti, nel confermare gli originari riferimenti, ha precisato che il Cimini poteva colpirlo, in quanto si trovava in posizione più elevata, ovvero sopra i gradini delle scale che conducono agli spogliatoi. Osserva la Commissione che, anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, le sole sanzioni inflitte ai calciatori Cimini e Franchi possano essere lievemente ridotte in quanto il primo, fermo restando le ingiurie e le gravi minacce, non ha provocato gravi conseguenze all’arbitro con la testata, ma solo momentaneo dolore, mentre per il secondo la sanzione deve essere rapportata ai reali fatti accaduti al fine di ricondurla ad equità; congrue ed adeguate agli addebiti contestati appaiono, invece, le altre sanzioni che devono, pertanto, essere integralmente confermate in questa sede. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Cimini Fabio fino al 31.01.2014 e quella inflitta al calciatore Franchi Giuseppe fino al 31.7.2013, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone, infine, accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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