COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 27/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio GAETANO GRECO Torneo Allievi Renato Villa Gara del 04-06-2013 tra Sovicese / Brugherio C.U. n. 42 della Delegazione di Monza datato 13-06-2013 Il Sig. GAETANO GRECO ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del Giudice Sportivo – con la quale lo stesso è stato inibito fino al 31.01.2014 per frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro per averlo minacciato e per aver tentato di aggredirlo, non riuscendovi perché trattenuto a stento dai presenti – lamentando che, contrariamente a quanto indicato dall’arbitro nel proprio rapporto, non avrebbe pronunciato le frasi irriguardose a lui ascritte, affermando di essersi limitato a calmare il dirigente-massaggiatore.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 27/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio GAETANO GRECO Torneo Allievi Renato Villa Gara del 04-06-2013 tra Sovicese / Brugherio C.U. n. 42 della Delegazione di Monza datato 13-06-2013 Il Sig. GAETANO GRECO ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale lo stesso è stato inibito fino al 31.01.2014 per frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro per averlo minacciato e per aver tentato di aggredirlo, non riuscendovi perché trattenuto a stento dai presenti - lamentando che, contrariamente a quanto indicato dall'arbitro nel proprio rapporto, non avrebbe pronunciato le frasi irriguardose a lui ascritte, affermando di essersi limitato a calmare il dirigente-massaggiatore. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : il reclamo non può trovare accoglimento. Dal rapporto dell'arbitro, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che il sig. Gaetano GRECO ha invero mantenuto un atteggiamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro, cercando di aggredirlo nel mentre si stava avvicinando alla propria auto. La gravità dei fatti ascritti al sig. GRECO comporta la conferma della decisione del GS. In ordine alle ulteriori impugnazioni, questa Commissione ritiene carente di legittimazione attiva il reclamante e pertanto conferma la decisione del GS. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il ricorso presentato e dispone l'addebito della relativa tassa.
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