COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 27/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della società ROBBIATE CALCIO ASD Camp. Allievi play off Gara del 27-05-2013 tra Calolziocorte / Robbiate Calcio C.U. n. 42 della Delegazione di Lecco datato 29-05-2013 La società ROBBIATE CALCIO ASD ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo che ha comminato ad entrambe le squadre la perdita della gara per 0 a 3 e inflitto un’ammenda di € 150,00 nei suoi confronti, lamentando che la sospensione della gara non era da attribuire al comportamento tenuto dai tesserati e giocatori di entrambe le squadre, bensì esclusivamente ai tesserati e calciatori della società Calolziocorte. Pertanto secondo la società reclamante la sanzione della perdita della gara doveva essere comminata esclusivamente alla società Calolziocorte.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 27/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della società ROBBIATE CALCIO ASD Camp. Allievi play off Gara del 27-05-2013 tra Calolziocorte / Robbiate Calcio C.U. n. 42 della Delegazione di Lecco datato 29-05-2013 La società ROBBIATE CALCIO ASD ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo che ha comminato ad entrambe le squadre la perdita della gara per 0 a 3 e inflitto un’ammenda di € 150,00 nei suoi confronti, lamentando che la sospensione della gara non era da attribuire al comportamento tenuto dai tesserati e giocatori di entrambe le squadre, bensì esclusivamente ai tesserati e calciatori della società Calolziocorte. Pertanto secondo la società reclamante la sanzione della perdita della gara doveva essere comminata esclusivamente alla società Calolziocorte. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentita la Società reclamante, sentito l’arbitro a chiarimenti, dichiarati inammissibili le istanze istruttorie di ammissione di prova testimoniale formulate dalla reclamante in quanto in contrasto con il disposto dell’art. 35 CDS, osserva : l’arbitro, sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha confermato di aver sospeso la partita in quanto erano venute meno le condizioni minime di sicurezza per la sua prosecuzione. Infatti come precisato dall’arbitro, la situazione in campo era degenerata improvvisamente per una rissa venutasi a creare tra alcuni giocatori delle due squadre, i quali erano venuti a contatto fisico con schiaffi, calci, spinte e pugni. Alla luce di ciò, deve ritenersi corretta e ben motivata la delibera del GS in quanto come più volte affermato dalla Giurisprudenza di questa Commissione, quando si verifica una rissa non ha alcuna importanza il soggetto che l’abbia provocata, bensì il fatto che tutti ne sono responsabili per aver partecipato alla stessa. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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