COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 547 del 23 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 70/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO TRIPOLI (non socio, riconducibile alla Società) A.S.D. SPORTLAND 2000.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 547 del 23 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 70/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO TRIPOLI (non socio, riconducibile alla Società) A.S.D. SPORTLAND 2000. La Procura Federale, con nota 1268pf10-11/GS/reg del 16 gennaio 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe a questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle seguenti violazioni: il sig. Domenico Tripoli della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F. per avere sottoscritto n° 4 distinte di gara quale dirigente accompagnatore, indicando quale allenatore il sig. Zanti Massimo, non tesserato per la società A.S.D. Sportland 2000; quest’ultima società ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per la violazione ascritta al predetto soggetto. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale del 19/03/2013, hanno chiesto rinvio a mezzo del proprio legale, rappresentando la necessità di attendere la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. nel giudizio a carico dell’allenatore sig. Zanti Massimo. Fissata altra comparizione, ancora rinviata ad istanza della Procura Federale, all’udienza odierna è soltanto comparsa la società deferita, rappresentata per delega, chiedendo preliminarmente di definire il procedimento a suo carico ai sensi dell’articolo 23 C.G.S. Non è comparso il Sig. Domenico Tripoli, né ha presentato nei termini di rito documenti e memorie difensive. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Costa Gaetano n.q. (A.S.D. Sportland 2000) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’articolo 23 C.G.S. individuata nella pena base di € 240,00 (duecentoquaranta); Visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’articolo 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla A.S.D. Sportland 2000 la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società. Il rappresentante della Procura Federale ha inoltre concluso chiedendo l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi due a carico del sig. Domenico Tripoli. Ciò premesso ed esaminati gli atti la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il predetto sia responsabile di quanto ascrittogli. In particolare si evidenzia che la società Sportland 2000, in occasione di n° 5 gare del campionato provinciale esordienti 2011-2012, meglio indicate in deferimento e svoltesi tra il 09/01/2012 e il 20/02/2012, indicava quale allenatore, nelle distinte di gara a firma del non socio e dirigente accompagnatore sig. Domenico Tripoli, il sig. Zanti Massimo, non tesserato per la società in questione. Il sig. Domenico Tripoli sottoscrivendo le suddette distinte, attestava la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità del tesseramento del tecnico, già cessato il 03/11/2010 e ripreso solo in data 10/01/2013. Viene peraltro accertato che il Sig. Zanti Massimo, per gli stessi fatti in questione, ha patteggiato dinanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C. la squalifica fino al 15/09/2013, giusto quanto pubblicato sul C.U. del Settore Tecnico della F.I.G.C. n° 322 del 10/06/2013. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P. Q. M. Dispone applicarsi: Al sig. Domenico Tripoli, non socio, riconducibile alla A.S.D. Sportland 2000, la inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi uno; alla predetta società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) determinata ex articolo 23 comma 2) C.G.S. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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