COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 547 del 23 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento N. 128/B DFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) MAFARA FABIO Presidente della Società A.S.D. Eurocalcetto; 2) RANDO MARIA, Presidente della società A.S.D. Fincantieri; 3) MANNO ANTONINO Presidente della Società Pol. D. Calcio Sicilia 4) BENENATI CALUDIO, Presidente della Società A.S. Vis Palermo 6) RANDAZZO MARIA ANTONIETTA, Presidente della Società A.S.D. Sport V. Tommaso Natale 7) NAPOLI DOMENICO, Presidente della Società G.S. Don Orione 8) A.S.D. EUROCALCETTO 9) A.S.D. FINCANTIERI 10) POL. D. CALCIO SICILIA 11) U.S. DELFINI VERGINE MARIA 12) A.S. VIS PALERMO 13) A.S.D. SPORT V. TOMMASO NATALE 14) G.S. DON ORIONE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 547 del 23 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento N. 128/B DFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) MAFARA FABIO Presidente della Società A.S.D. Eurocalcetto; 2) RANDO MARIA, Presidente della società A.S.D. Fincantieri; 3) MANNO ANTONINO Presidente della Società Pol. D. Calcio Sicilia 4) BENENATI CALUDIO, Presidente della Società A.S. Vis Palermo 6) RANDAZZO MARIA ANTONIETTA, Presidente della Società A.S.D. Sport V. Tommaso Natale 7) NAPOLI DOMENICO, Presidente della Società G.S. Don Orione 8) A.S.D. EUROCALCETTO 9) A.S.D. FINCANTIERI 10) POL. D. CALCIO SICILIA 11) U.S. DELFINI VERGINE MARIA 12) A.S. VIS PALERMO 13) A.S.D. SPORT V. TOMMASO NATALE 14) G.S. DON ORIONE La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 6447/177 pf12/13 GR/mg del 12/04/2013, i Presidenti dell’A.S.D. Eurocalcetto, A.S.D. Fincantieri, Pol. D. Calcio Sicilia, U.S. Delfini Vergine Maria, A.S. Vis Palermo, A.S.D. Sport V. Tommaso Natale e G.S. Don Orione, tutti per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere organizzato provini di giovani calciatori senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione del Comitato Regionale Sicilia. Il solo sig. Napoli Domenico, Presidente del G.S. Don Orione, per violazione dell’art.1 comma 3 C.G.S., per non avere ottemperato per due volte alla convocazione ritualmente disposta dal Collaboratore della Procura Federale dal quale doveva essere audito in ordine al presente procedimento. La Procura ha inoltre deferito le società A.S.D. Eurocalcetto, A.S.F. Fincantieri, Pol. D. Calcio Sicilia, U.S. Delfini Vergine Maria, A.S. Vis Palermo, A.S.D. Sport V. Tommaso Natale e G.S. Don Orione, direttamente responsabili delle violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. All’udienza dibattimentale, assenti tutte le altre parti deferite e regolarmente convocate, si è presentata la sola A.S.D. Fincantieri, rappresentata per delega, chiedendo preliminarmente di definire il procedimento a suo carico ai sensi dell’articolo 23 C.G.S. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Calì Sebastiano n.q. (A.S.D. Fincantieri e Presidente Rando Maria) ha depositato istanza di applicazione di sanzione, ai sensi dell’articolo 23 C.G.S., individuata nella pena base di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di trenta giorni di inibizione; Visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’articolo 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla A.S.D. Fincantieri nonché al Presidente della società, le sanzioni come da dispositivo. Il rappresentante della Procura Federale ha inoltre concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: € 300,00 (trecento/00) di ammenda a carico delle società A.S.D. Eurocalcetto, POL. D. Calcio Sicilia, U.S. Delfini Vergine Maria, A.S. Vis Palermo, A.S.D. Sport V. Tommaso Natale; l’inibizione per giorni trenta a carico dei Presidenti di dette società; € 300,00 (trecento/00) di ammenda a carico delle società G.S. Don Orione nonché giorni quarantacinque di inibizione a carico del Presidente della società. Ciò premesso, va rilevato che quanto contestato ai Presidenti delle società e, conseguentemente a titolo di responsabilità diretta alle rispettive società da loro rappresentate trova pieno riscontro negli atti del presente giudizio ed in particolare dalle dichiarazioni rese. I predetti presidenti hanno quasi tutti ammesso l’addebito sostenendo, a loro discolpa, di non conoscere la normativa che impone il preventivo nulla osta del Comitato. Il solo Napoli Domenico, Presidente del G.S. Don Orione, non solo ha negato l’addebito ma, nonostante convocato due volte dal collaboratore della Procura, non si è presentato senza addurre alcuna legittima giustificazione. Ma quanto contestatogli dalla Procura trova pieno riscontro nella circostanza che nel sito web www.Ilquartotempo.It si pubblicizzava lo svolgimento di provini per calciatori delle classi 1995-97 in programma presso il campo sportivo della società G.S. Don Orione nel pomeriggio del 18 luglio 2011. Pertanto meritano accoglimento le richieste della Procura Federale nei termini che seguono in dispositivo. P.Q.M. Si dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: € 300,00 (trecento/00) di ammenda a carico delle società A.S.D. Eurocalcetto, POL. D. Calcio Sicilia, U.S. Delfini Vergine Maria, A.S. Vis Palermo, A.S.D. Sport V. Tommaso Natale; l’inibizione per giorni trenta a carico dei Presidenti di dette società, sig.ri Mafara Fabio, Manno Antonino, Oliva Guido, Benenati Claudio e Randazzo Maria Antonietta. € 300,00 (trecento/00) di ammenda a carico della società G.S. Don Orione nonché la inibizione per giorni quarantacinque a carico del Presidente Sig. Napoli Domenico; € 200,00 (duecento/00) di ammenda a carico della società A.S.D. Fincantieri nonché la inibizione per giorni venti a carico del Presidente Sig.ra Maria Rando, così determinate ex articolo 23 comma 2) C.G.S. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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