COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 547 del 23 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.130/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. RAO SALVATORE Presidente dell’A.C.D. Ciminna SIG. CAPUANA FABIO, Presidente dell’A.D. Polisportiva Castelbuonese A.C.D. CIMINNA A.D. POLISPORTIVA CASTELBUONESE
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 547 del 23 Giugno 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.130/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
SIG. RAO SALVATORE Presidente dell'A.C.D. Ciminna
SIG. CAPUANA FABIO, Presidente dell'A.D. Polisportiva Castelbuonese
A.C.D. CIMINNA
A.D. POLISPORTIVA CASTELBUONESE
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare, con nota 6962/680 pf 12 13 SS/mg:
a) il Presidente dell'A.C.D. Ciminna sig. Rao Salvatore per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle NOIF per avere consentito al tecnico abilitato sig. Vassallo Gaetano di svolgere la propria attività tecnica a favore dell'A.C.D. Ciminna sino alla gara Atletico Finale/Ciminna del 31/10/2012 non in costanza di tesseramento con la stessa sino al 4/11/2012 atteso che il perfezionamento del vincolo richiesto con la società di appartenenza è intervenuto in data 5/11/2012;
b) il Presidente dell'A.D. Polisportiva Castelbuonese sig. Capuana Fabio per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento a quanto previsto dall'art. 38 comma 1 delle NOIF per avere consentito al tecnico abilitato sig. Vassallo Gaetano di svolgere la propria attività tecnica a favore dell'A.D. Pol. Castelbuonese a partire dal 22/12/2012 seppur non in costanza di tesseramento con la stessa, pur essendo a conoscenza che, nella medesima stagione sportiva, il tecnico risultava già tesserato per l'A.C.D. Ciminna.
La Procura Federale ha deferito, altresì, le società A.C.D. Ciminna e A.D. Pol. Castelbuonese direttamente responsabili delle violazioni ascritte ai propri Presidenti, ai sensi dell'art.4 comma 1 C.G.S..
All'udienza dibattimentale, il sig. Fabio Capuana ha chiesto il rinvio ad altra udienza non supportata da comprovate ragioni ostative per cui assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi quattro a carico dei sigg.ri Rao Salvatore, Presidente dell'A.C.D. Ciminna, e Capuana Fabio, Presidente dell'A.D. Pol. Castelbuonese; ammenda di € 300,00 a carico delle Società A.C.D. Ciminna e A.D. Pol. Castelbuonese.
Ciò premesso va rilevato che le irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio sono pienamente riscontrabili in atti risultando documentalmente provato che il sig. Vassallo Gaetano abbia svolto attività tecnica tra il 22/9/2012 ed il 4/11/2012 a favore dell'A.C.D. Ciminna non in costanza di tesseramento, poi perfezionatosi solo in data 5/11/2012.
Così come risulta provato documentalmente che egli abbia svolto attività tecnica tra il 15/12/2012 ed il 6/3/2013 a favore dell'A.D. Pol. Castelbuonese pur non essendo tesserato per la predetta società. Tale ultima circostanza è comprovata anche dalle dichiarazioni rese dal sig. Capuana Fabio Presidente dell'A.D. Pol. Castelbuonese il quale ha ammesso, nel corso dell'audizione davanti al rappresentante della Procura, di essersi avvalso della collaborazione del sig. Vassallo Gaetano, il quale andava regolarmente in campo, pur essendo a conoscenza che lo stesso fosse tesserato con l'A.C.D. Ciminna non ritenendo detta circostanza pregiudizievole al suo utilizzo.
In ragione di quanto sopra meritano accoglimento le richieste della Procura Federale sia nei confronti dei soggetti deferiti sia nei confronti della Società per responsabilità diretta nei termini che seguono in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinate Territoriale applica:
al sig. Rao Salvatore ed al sig. Capuana Fabio l'inibizione di mesi due;
alle Società A.C.D. Ciminna e A.D. Pol. Castelbuonese l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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