COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 22.06.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MANTIGNANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ORSOLA – MANTIGNANA, DISPUTATA A PRETOLA IL 26.05.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 29.05.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: AMMENDA DI EURO 150,00 ALLA SOCIETA’; AMMENDA DI EURO 100,00 ALLA SOCIETA’; SQUALIFICA A FRUNZA CRISTIAN IULIAN FINO AL 30.06.2016;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 22.06.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MANTIGNANA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA S.ORSOLA - MANTIGNANA, DISPUTATA A PRETOLA IL 26.05.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 29.05.2013,
PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
AMMENDA DI EURO 150,00 ALLA SOCIETA’;
AMMENDA DI EURO 100,00 ALLA SOCIETA’;
SQUALIFICA A FRUNZA CRISTIAN IULIAN FINO AL 30.06.2016;
HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 20.06.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società, chiedendo l’annullamento o la riduzione delle
ammende e della squalifica.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito
dal rappresentante AIA Sig. Luigi Leucci; era altresì presente il Presidente della società
reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto concerne la posizione del calciatore Cristian Iulian Frunza, dagli atti di gara e
dall’audizione dell’arbitro è emerso che costui, a fine gara, si rivolgeva all’assistente sig.
Stefano Tosti con frasi irriguardose e lo colpiva con una spinta; successivamente, dopo
essersi divincolato dai compagni di squadra che lo avevano allontanato, il sig. Frunza si è
nuovamente avvicinato all’assistente dell’arbitro e gli ha tirato un orecchio, provocandogli
dolore.
Merita, in primo luogo, evidenziare che nella delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale
viene riportato che tale comportamento sarebbe stato rivolto nei confronti dell’arbitro e non
nei confronti del suo assistente; alla luce di quanto emerge dagli atti ufficiali è evidente che si
tratti di un mero errore materiale che non inficia la validità del provvedimento impugnato.
Senza alcun dubbio le condotte poste in essere dal sig. Frunza sono gravi e meritevoli di
adeguata sanzione; tuttavia, la sanzione irrogata dal G.S. appare eccessiva rispetto ai fatti
contestati, cosicché la Commissione ritiene congruo contenere la squalifica inflitta al
calciatore fino al 31.03.2015, considerata anche l’assenza di conseguenze significative
all’integrità fisica dell’assistente dell’arbitro.
Quanto alle ammende, la decisione del G.S. appare corretta sotto ogni profilo e quindi
meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
La Commissione:
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Cristian Iulian Frunza fino al 31.03.2015;
- conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..
- Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 22.06.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MANTIGNANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ORSOLA – MANTIGNANA, DISPUTATA A PRETOLA IL 26.05.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 29.05.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: AMMENDA DI EURO 150,00 ALLA SOCIETA’; AMMENDA DI EURO 100,00 ALLA SOCIETA’; SQUALIFICA A FRUNZA CRISTIAN IULIAN FINO AL 30.06.2016;"