CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 maggio 2013 promosso da: Novara Calcio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 maggio 2013 promosso da: Novara Calcio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE AVV. GUIDO CECINELLI – ARBITRO AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 0839 del 22 aprile 2013 - 711 promosso da: Novara Calcio S.p.A., C.F./P. IVA 004451780035, con sede in Novara, al Viale Kennedy n.8, in persona del legale rappresentante, Presidente del C.d.A. Dott. Carlo Accornero, rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare di Cintio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, alla via T. Tasso n. 31 istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.- con sede in Roma, via Gregorio Allegri n.14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dottor Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58 intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Su segnalazione della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche del 28 gennaio 2013, con atto datato 11 febbraio 2013, il Procuratore Federale deferiva, innanzi alla C.D.N., Accornero Carlo e De Salvo Massimo Antonio, in qualità, rispettivamente, di presidente del C.d.A. e A.D. della Società Novara Calcio. A fondamento del deferimento veniva contestato il seguente addebito: «I. violazione dell’art. 85 delle NOIF lett. B) par. VII, in relazione all’art. 10 co. 3 CGS, in particolare per non aver documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di settembre e ottobre 2012 nei termini stabiliti dalla normativa federale». Contestualmente veniva deferita, altresì, la Società Novara Calcio per rispondere della condotta tenuta dai propri legali rappresentati a titolo di responsabilità ex art. 4, comma 1 del C.G.S.. La Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. con C.U. 69/CDN del 4 marzo 2013 comminava ai dottori Accornero e De Salvo l’inibizione per mesi 2 (due), mentre alla Società Sportiva veniva inflitta la squalifica di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013. Tale decisione veniva impugnata innanzi la Corte di Giustizia Federale che, con C. U. n.240/C.G.F. del 12 aprile 2013, riformava parzialmente la decisione di primo grado, confermando, tuttavia, integralmente la sanzione a carico della società calcistica. Il Novara Calcio, alla luce del rigetto dell’Appello ad opera della C.G.F., presentava istanza di arbitrato al TNAS (prot. n. 0839 del 22 aprile 2013 – 711) per vedere accolte le seguenti conclusioni: «in via preliminare disporre l’abbreviazione dei termini procedurali ex art. 25, comma 4, del Codice dei Giudizi innanzi al TNAS. In via principale e di merito: prosciogliere e/o mandare indenne la società Novara Calcio con conseguente annullamento dell’impugnata penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta con C.U. n. 240/C.G.F. del 12 aprile 2013 dispositivo, anche in considerazione dell’assoluta buona fede. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, previa derubricazione a fattispecie generale p. e p. dall’art. 10, comma 3, primo capoverso C.G.S., ovvero alla diversa fattispecie di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., commutare la medesima nella sola ammenda». Veniva indicato, quale Arbitro di parte, l’Avv. Guido Cecinelli. Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 24 aprile 2013 concludendo con la richiesta di «rigetto dell’istanza avversaria[…]». La F.I.G.C. nominava, quale Arbitro di parte, l’Avv. Marcello de Luca Tamajo. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli stessi, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5 del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Guido Cecinelli (Arbitro), Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro). In data 15 maggio 2013 si teneva la prima udienza presso la sede dell’Arbitrato, nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione; contestualmente le parti chiedevano di poter procedere, in quella sede, alla discussione; il Collegio autorizzava le parti in tal senso. All’esito della discussione della causa, il Collegio si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. La società Novara Calcio ricorre affinché venga riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale è stata confermata, a proprio carico, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, la decurtazione di punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013. Pur formulando espressa riserva sui motivi, non essendo ancora rese note le ragioni a fondamento del C.U. 240/C.G.F., queste le doglianze a fondamento della pretesa dell’istante. Il Consiglio di Amministrazione del Novara Calcio procedeva, all’inizio della stagione sportiva 2012-2013, alla programmazione delle risorse economiche necessarie per l’esperimento delle attività della società sportiva; nel budget economico approvato dal C.d.A. si riportava che «i ricavi derivanti da cessione collettiva di diritti televisivi e mutualità, sono stati complessivamente stimati in € 5 milioni». L’istante riferisce che il budget e le previsioni di incasso, debitamente inviate alla F.I.G.C. - Co.Vi.So.C., venivano da queste certificate perché rispettose dei criteri legali ed economico-finanziari previsti. La società Novara Calcio riponeva, dunque, un ragionevole affidamento sull’ottenimento delle somme dovute a titolo di mutualità con le quali era stato preventivato di far fronte al versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti di settembre e ottobre 2012. Successivamente, emergevano degli impedimenti, qualificati come imprevedibili, all’erogazione delle somme dovute. Alla luce di tale nuova situazione, la società calcistica si attivava al fine di porre in essere tutte le attività utili per reperire fondi da destinarsi al pagamento degli emolumenti, dovuti ai dipendenti, e degli oneri fiscali. A fronte del regolare pagamento degli stipendi, si procedeva a concludere un accordo di dilazione con riferimento ai contributi INPS in relazione alle mensilità dovute per i mesi di settembre e ottobre 2012. Per quanto attinente le ritenute IRPEF, la società Novara Calcio comunicava alla Co.Vi.So.C., in occasione della scadenza prevista per il mese di dicembre 2012, che si sarebbe avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso, al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva. L’istante assume di aver in tal senso adottato tutte le procedure previste e di aver in forza di queste proceduto in data 18 febbraio 2013 al pagamento della somma di € 649.031,79, già comprensiva di interessi e maggiorazione di imposta. La condotta del club sarebbe stata, pertanto, rispettosa della normativa federale e fiscale senza ledere né le ragioni dell’Erario, né l’equilibrio economico-finanziario delle competizioni sportive. 2. La parte intimata si costitutiva, nel presente procedimento arbitrale, con atto del 24 aprile 2013. Relativamente alle pretese avversarie, la F.I.G.C., si riserva di prendere posizione allorché l’istante avrà formulato tutti i motivi del ricorso. Sul punto viene precisato, come il giudizio innanzi al TNAS debba essere considerato quale revisio prioris istantiae, potendo far valere nel medesimo i c.d. errores in procedendo e in iudicando solo nei limiti del quantum devolutum. Da ciò la necessità che la parte istante proceda ad una puntuale formulazione dei motivi alla base del ricorso. 3. Con atto del 30 aprile 2013 (prot. n. 0881), il Novara Calcio depositava la propria memoria in seguito alla pubblicazione delle motivazioni della decisione della C.G.F. qui impugnata. Con il proprio atto, parte istante, ribadita l’esistenza di un condiviso interesse ad una sollecita definizione della controversia, insiste nelle proprie argomentazioni precisando quanto segue. Viene, in primis, rilevato come l’intimata non abbia in alcun modo preso posizione su quanto allegato e che, per l’effetto, i fatti e i documenti dedotti dall’istante dovranno ritenersi acquisiti al procedimento così come addotti dal Novara Calcio, in virtù del principio processualistico di non contestazione. Venendo al merito della decisione della C.G.F., queste le doglianze dell’istante. La C.G.F. avrebbe, a mente della previsione dell’art. 3, comma I del CGS, errato nel non porre in essere alcuna valutazione sull’elemento psicologico della violazione imputata al legale rappresentante della società calcistica. Ai sensi di detta disposizione, infatti, «le persone fisiche soggette all’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o colpa salvo diversa disposizione». Considerato, quindi, che la società sportiva risponderebbe direttamente solo ove la violazione risultasse imputabile a chi ne ha la rappresentanza, non si potrebbe, invero, prescindere da una valutazione sull’elemento psicologico. L’assenza di dolo sarebbe implicita visto l’invio della comunicazione con la quale si informava la Co.Vi.So.C. di volersi avvalere del ravvedimento operoso; l’assenza di colpa si desumerebbe, invece, dal fatto che i motivi ostativi all’erogazione delle somme fossero imprevedibili e non dipendenti da fatto del dott. De Salvo, e quindi non ascrivibili alla società calcistica. Sempre nel merito, viene censurato l’assunto della Corte di Giustizia Federale, secondo il quale alla data del 17 dicembre 2012 non vi sarebbe stato non solo il ravvedimento operoso ma neanche la formale richiesta di potersi avvalere di tale strumento. La società, invece, avrebbe solo manifestato l’espresso intendimento di giovarsi di detto istituto. Alla base di tale affermazione starebbero due errori; il primo di ordine logico: se la società alla data del 17 dicembre avesse avuto le somme per effettuare il pagamento, certo non avrebbe avuto la necessità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso. Il secondo errore, di fatto, deriverebbe dalla circostanza che, precedentemente alla data del 17 dicembre, non sarebbe stato possibile inviare alcuna dichiarazione formale, atteso che non sarebbe stato possibile ottenere alcuna dichiarazione ufficiale dall’Agenzia dell’Entrate (sullo stato contributivo del debitore) nel periodo anteriore alla presentazione della dichiarazione fiscale. Ed è proprio in tale ottica che rileverebbe l’istituto del ravvedimento operoso. Inoltre, laddove la C.G.F. afferma che si era comunicato «l’espresso intendimento di avvalersi del citato istituto» proprio tale circostanza sarebbe indice di una inequivocabile manifestazione di volontà del Novara Calcio. La Corte sostiene, poi, che sarebbe il solo fatto della mancata comunicazione dell’avvenuto versamento ad integrare la fattispecie prevista e a dover esser sanzionata. L’istante sul punto rileva come, in ossequio alla disposizione dell’art. 85 NOIF, in «caso di dilazione concessi dagli enti impositori le società devono documentare altresì l’avvenuta regolarizzazione degli stessi»; con ciò vuole sottolinearsi la circostanza che esistano, espressamente, delle ipotesi nelle quali il mancato pagamento alla scadenza non integri, di per sé, alcuna ipotesi di comportamento illegittimo. La Corte rileva, però, come non possa parlarsi di accordo attesa la natura unilaterale del ravvedimento operoso. Diversamente dovrebbe ragionarsi, secondo la società sportiva, poiché la manifestazione di volontà della società dovrebbe essere considerata come adesione accettazione della proposta «già avanzata dallo Stato tramite il D.Lgs. 472/97». La dilazione, poi, quale elemento necessario per potersi applicare la disposizione di cui all’art. 85 NOIF, sarebbe elemento implicito del ravvedimento operoso che, ontologicamente, consentirebbe di effettuare il pagamento in un momento successivo a quello entro il quale detto pagamento sarebbe dovuto originariamente avvenire. In definitiva, non ammettere la possibilità di dilazione del pagamento delle ritenute significherebbe, continua l’istante, «negare la stessa cogenza dell’art. 85 lett B) par. VII NOIF […]». In relazione alla domanda subordinata, contenente la richiesta di riqualificazione dell’illecito, si rileva come la C.G.F. avrebbe dovuto considerare che, in sostanza, ciò che si contesta sarebbe la genericità della dichiarazione resa alla Co.Vi.So.C. e, quindi, una non adeguata documentazione della sussistenza di un accordo sulla dilazione del pagamento relativo alle ritenute. Non sussistendo, però, norme relative al livello di adeguatezza della documentazione rispetto ad un accordo per dilazione, si finirebbe per porre nelle mani della Co.Vi.So.C. un potere discrezionale «sulla valutazione del rilievo disciplinare di situazioni di fatto differenti». Dovrebbe pertanto applicarsi l’ipotesi di cui all’art. 10, comma 3, CGS. Inoltre, il mancato versamento delle sole ritenute IRPEF non integrerebbe l’ipotesi dell’illecito di cui all’art. 85, lett. B), paragrafo VII delle NOIF poiché tale fattispecie sarebbe integrata esclusivamente nel caso in cui non vengano pagate tutte le tipologie di contributi ivi previste. Da ultimo, si rileva come la Corte non abbia tenuto in debito conto la circostanza che la condotta del Novara Calcio non abbia posto in pericolo i beni giuridici tutelati dalle norme che si assumono violate, atteso che la società avrebbe, seppur con il noto ritardo, adempiuto i propri obblighi sia in ambito contributivo che in ambito sportivo. 4. Parte intimata, nelle more del giudizio, depositava la propria memoria del 9 maggio 2013. Preliminarmente, si eccepisce come, fin dal proprio scritto di costituzione, la F.I.G.C. avrebbe preso posizione sulle richieste avversarie, chiedendone il rigetto. Nel merito, l’illecito de quo si sarebbe integrato per la sola circostanza che entro il 16 dicembre 2012 non si sia proceduto al versamento delle ritenute IRPEF. Per ciò solo gli organi di giustizia dovevano accertare la responsabilità dell’istante e applicare la relativa sanzione che, nel caso di specie, si è tradotta nel minimo edittale (un punto di penalizzazione). Relativamente alla censura mossa sulla mancata analisi, da parte della C.G.F., dell’elemento psicologico, si rileva come la violazione che qui interessa si concretizzi in un mero inadempimento amministrativo, alla luce di tale considerazione l’atteggiamento psicologico del legale rappresentante della società calcistica non rileverebbe. A conferma di un tale assunto starebbe la semplice analisi del dato testuale del comma III dell’art. 10 del CGS. In ogni caso, rileva l’intimata, la condotta tenuta dal legale rappresentante del Novara Calcio non potrebbe essere considerata esente da colpa: il fatto che l’intempestivo adempimento sia da imputarsi alla circostanza che le somme, da erogarsi a titolo di mutualità, non siano pervenute come programmato, non sarebbe sufficiente, di per sé, a qualificare come non colpevole la condotta del legale rappresentante. La comunicazione del 17 dicembre 2012, inviata dal Novara Calcio alla Co.Vi.So.C., proprio perché avvenuta in data 17 dicembre 2012, implicherebbe che l’istante alla scadenza del termine perentorio non si sarebbe avvalsa del ravvedimento operoso. Da qui discenderebbe, de plano, l’inadempimento del club calcistico. L’istituto del ravvedimento operoso non potrebbe, poi, ricomprendersi tra quelli previsti all’art. 85 NOIF; infatti, mentre questi presuppongono il caso che la società non disponga nell’immediato delle somme dovute, il ravvedimento operoso postulerebbe la disponibilità immediata della somma dovuta maggiorata, peraltro, a causa del ritardo nell’adempimento. Il ravvedimento operoso è istituto che non necessita di alcun preavviso e la comunicazione del 17 dicembre 2012 non potrebbe essere, in alcun modo, considerata come inizio di adempimento. Relativamente al tema della riqualificazione dell’illecito sportivo, la F.I.G.C. rileva come la sanzione inflitta costituisca il minimo edittale, a nulla rilevando sul tema che l’assunta irregolarità abbia ad oggetto solo le ritenute IRPEF. Da ultimo si censura interamente l’assunto avversario secondo il quale non si sarebbe leso alcun bene giuridico tutelato, atteso che, seppur in ritardo e avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, si sia provveduto ad adempiere ai propri obblighi contributivi. 5. La domanda di arbitrato, pur pregevolmente argomentata, è infondata e deve essere rigettata. Il Collegio reputa che le conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi di giustizia sportiva domestica siano legittime e pertinenti agli atti dei procedimenti e alle relative risultanze istruttorie. Correttamente, infatti, è stata accertata la violazione dell’art. 85 lett. B), paragrafo VII delle N.O.I.F. L’istituto del ravvedimento operoso del quale la Società istante ha, prima, programmato di volersi avvalere e, successivamente e a distanza di molto tempo, ha fatto uso, non può essere considerato rientrante nella fattispecie di cui al terzo comma della disposizione sopra citata. Giova, al riguardo, richiamare la norma di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tale norma, lungi dal configurare qualunque forma di accordo tra l’Erario e il contribuente, si limita ad assegnare rilevanza giuridica all’atto unilaterale del pagamento eseguito in ritardo, ma con le maggiorazioni previste dalla legge. Ciò elide la condotta illegittima inveratasi con il mancato pagamento alla scadenza originaria. Neppure, può essere condivisa l’interpretazione prospettata dalla parte istante in relazione alla necessità che la violazione riguardi tutte le omissioni dei versamenti contributivi e non anche uno solo di essi. La lettura offerta dalla disposizione, valorizza il mero dato letterale, ma omette di considerare sistematicamente il testo e la sua ratio. Infine, non può trascurarsi, anche in una prospettiva meramente civilistica, che i c.d. imprevisti finanziari non possono integrare il carattere dell’impossibilità della prestazione per fatto non imputabile al debitore a’ sensi dell’art. 1218 cod. civ. In definitiva, gli argomenti sui quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni possono essere condivisi dal Collegio. È stata correttamente accertata la sussistenza degli inadempimenti contestati al Novara Calcio s.p.a. con la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. La motivazione della decisione impugnata, pertanto, è sostanzialmente corretta alla luce delle risultanza procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Inoltre, la motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile. 6. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite. Le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, quanto alle spese di lite, in € 2.000,00 oltre accessori come per legge; quanto alle spese di funzionamento del Collegio arbitrale in € 6.000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, così provvede: 1. rigetta la domanda di arbitrato presentata dalla società Novara Calcio S.p.A.; 2. condanna la parte istante al pagamento delle spese di lite, liquidate come in parte motiva; 3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della parte istante il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in parte motiva; 4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, in data 15 maggio 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Guido Cecinelli F.to Marcello de Luca Tamajo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it