LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 08.07.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo MALASCORTA/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 08.07.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11) RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo MALASCORTA/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/05/2013 il sig.Edoardo MALASCORTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento Bella rimanente somma di €.3.000.00. La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro delta pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE al pagamento in favore del sig. Edoardo MALASCORTA della somma di €.3.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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