COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 11.07.2013 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO ATLETICO PUGLIANO – GARA E.F. PORTOFINO CLUB – ATLETICO PUGLIANO DEL 18/11/2012 – PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 11.07.2013 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO ATLETICO PUGLIANO – GARA E.F. PORTOFINO CLUB – ATLETICO PUGLIANO DEL 18/11/2012 – PRIMA CATEGORIA Letti gli atti relativi al Procedimento n. 800 stagione sportiva 2012/2013 della Procura Federale presso la Federazione Italiana Gioco Calcio,in virtù di delibera del Giudice sportivo territoriale pubblicata sul C.U. n. 85 del 28.2.2013 pag. 1818. Rilevato che in sede di indagini, il reclamo è stato sottoscritto da persona non identificata, e disconosciuto dal Vice Presidente, senza potere di rappresentanza, e dal segretario, mentre il Presidente che lo avrebbe sottoscritto non si è presentato innanzi alla Procura federale per l’accertamento della firma apposta in calce allo stesso al momento della proposizione. Considerato che tale irregolarità formale, ai sensi dell’ articolo 38 comma 9 C.G.S., preclude l’esame del gravame nel merito; Per tali motivi; DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la relativa tassa sul conto della società Atletico Pugliano
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