COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 11.07.2013 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO ATLETICO PUGLIANO – GARA E.F. PORTOFINO CLUB – ATLETICO PUGLIANO DEL 18/11/2012 – PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 5 del 11.07.2013
Delibere del Giudice Sportivo
RECLAMO ATLETICO PUGLIANO – GARA E.F. PORTOFINO CLUB – ATLETICO PUGLIANO DEL
18/11/2012 – PRIMA CATEGORIA
Letti gli atti relativi al Procedimento n. 800 stagione sportiva 2012/2013 della Procura Federale presso la
Federazione Italiana Gioco Calcio,in virtù di delibera del Giudice sportivo territoriale pubblicata sul C.U. n.
85 del 28.2.2013 pag. 1818. Rilevato che in sede di indagini, il reclamo è stato sottoscritto da persona non
identificata, e disconosciuto dal Vice Presidente, senza potere di rappresentanza, e dal segretario, mentre il
Presidente che lo avrebbe sottoscritto non si è presentato innanzi alla Procura federale per l’accertamento
della firma apposta in calce allo stesso al momento della proposizione. Considerato che tale irregolarità
formale, ai sensi dell’ articolo 38 comma 9 C.G.S., preclude l’esame del gravame nel merito; Per tali motivi;
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la relativa tassa sul conto della società Atletico Pugliano
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