COMITATO REGIONALE LAZIO COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 04/07/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DOMENICO FROLLINI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., E DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO FIDENE PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 4 del 04/07/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG.
DOMENICO FROLLINI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., E DELLA
SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO FIDENE PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI
DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
La Procura Federale della F.I.G.C., a seguito della trasmissione degli atti inviati dal Giudice
Sportivo Regionale del C.R. Lazio, riguardanti i referti della gara ATLETICO FIDENE – LABARO
del 18.11.2012 (Campionato di I Categoria) e di quella successiva ATLETICO FIDENE –
VILLANOVA (Campionato Giovanissimi Regionali) sempre del 18.11.2012, ha esperito le
opportune indagini.
Ha rilevato il Collaboratore della Procura Federale, che l’assistente di parte della Società
ATLETICO FIDENE, Sig. DOMENICO FROLLINI, nel corso della gara del Campionato di I
Categoria ATLETICO FIDENE – LABARO, è stato allontanato per aver assunto un comportamento
reiteratamente minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’arbitro, tanto che è stato sanzionato dal
Giudice Sportivo con squalifiche fino al 28.2.2013.
Ha anche accertato che il predetto assistente, al termine dell’incontro, ha tentato di aprire la porta
dello spogliatoio arbitrale, ma gli è stato impedito l’accesso dall’arbitro, Sig. FRANCESCO
SANTORELLI, che doveva dirigere l’incontro successivo tra i giovanissimi regionali dell’
ATLETICO FIDENE contro il VILLANOVA. Nel frangente sono intervenuti anche i dirigenti delle
due squadre presenti nel recinto degli spogliatoi, per l’imminente inizio dell’incontro, e malgrado
ciò, il FROLLINI ha poggiato una mano in faccia al SANTORELLI, rivolgendogli altresì una
espressione irriguardosa.
Esperiti gli opportuni accertamenti, la Procura Federale ha ascoltato preliminarmente l’arbitro, che
ha diretto la partita dei giovanissimi regionali, FRANCESCO SANTORELLI, il quale, nel
confermare quanto accaduto, ha precisato anche di aver riconosciuto il FROLLINI, attraverso
l’esame dei documenti in possesso dell’arbitro MORELLO che ha diretto l’incontro di I Categoria
ATLETICO FIDENE – LABARO e che, conseguentemente, ha potuto segnalare l’episodio di cui è
stato protagonista.
Il Sig. DOMENICO FROLLINI, ascoltato dall’Organo Inquirente, ha sostanzialmente ammesso il
fatto, cercando di limitare la propria responsabilità, dichiarando che il suo nervosismo era stato
causato dal comportamento tenuto dall’arbitro nel corso della gara e che, al termine della stessa, si
era portato in prossimità dello spogliatoio, urlandogli contro. Ammette anche che il giovane arbitro,
presente per la direzione della gara successiva, gli ha impedito l’accesso allo spogliatoio arbitrale
e che, nel tentativo di aprire la porta, ha urtato con la mano il viso dell’arbitro SANTORELLI, senza
però provocargli lesioni di alcun genere.
In conclusione, ammette di aver ecceduto nel nervosismo, ma che non è stata sua intenzione fare
del male ad alcuno.
Tanto premesso, la Procura Federale, ha inteso deferire a questa Commissione, il Sig. FROLLINI
DOMENICO per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., contestandogli anche la recidiva, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 del C.G.S., avendo lo stesso subito una sanzione per fatti
della stessa misura, nella medesima stagione sportiva con il C.U. n. 91 del 22.11.2012 del C.R.
Lazio.Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare Territoriale, era presente il
Rappresentante della Procura Federale, AVV. FRANCESCO DI LEGINIO, mentre per i deferiti,
compariva tardivamente il Presidente della Società ATLETICO FIDENE, Sig. CARMIGNANI
ALBERICO, il quale faceva presente che il Sig. FROLLINI veniva immediatamente allontanato
dalla Società ATLETICO FIDENE, successivamente al comportamento tenuto dallo stesso nella
gara oggetto del deferimento. Conclude affermando la totale buona fede della Società ATLETICO
FIDENE, chiedendo pertanto il minimo della sanzione.
La Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per la Società
ATLETICO FIDENE l’ammenda di € 1.000 e per il Sig. FROLLINI DOMENICO 5 mesi di inibizione
ed € 500 di ammenda.
La Commissione dopo aver esaminato nei dettagli tutta la vicenda oggetto del presente
deferimento, ritiene che le richieste avanzate dalla Procura Federale, possono essere riportate
secondo gli abituali parametri adottati per casi analoghi.
Ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti disponibili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di comminare
alla Società ATLETICO FIDENE l’ammenda di € 500 ed al Sig. FROLLINI DOMENICO l’inibizione
per mesi 3.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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