COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 05/07/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ EUR TRE FONTANE AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE GRIMALDI VINCENZO SINO AL 31-3-2017 PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 24-4-2013. (GARA EUR TRE FONTANE – TOR DE CENCI DEL 20-4-2013 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI FASCIA B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 6 del 05/07/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ EUR TRE FONTANE AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE
GRIMALDI VINCENZO SINO AL 31-3-2017 PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N.
97 DEL 24-4-2013.
(GARA EUR TRE FONTANE – TOR DE CENCI DEL 20-4-2013 CAMPIONATO ALLIEVI
REGIONALI FASCIA B)
L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva nel suo rapporto di gara che al 35’ del primo tempo, a
seguito dell’ammonizione di un calciatore della squadra Eur Tre Fontane, entrava indebitamente
sul terreno di gioco il dirigente della stessa società Grimaldi Vincenzo, che svolgeva nella
circostanza le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale, e, giuntogli nei pressi gli poggiava la
fronte contro la sua fronte per poi sferrargli una forte testata e poi lo colpiva con una forte spinta
che lo faceva finire a terra. Non trovandosi più nelle condizioni idonee per dirigere la gara ne
decretava la sospensione. Accompagnato negli spogliatoi si recava, dopo essersi rivestito, presso
il Pronto Soccorso dell azienda sanitaria locale Roma C, dipartimento di traumatologia ove veniva
visitato e trovato affetto da trauma cranico non commotivo e cervicalgia e veniva quindi dimesso
con prognosi di dieci giorni s.c. come da certificato allegato.
Il Giudice Sportivo competente, in esito a quanto descritto, emetteva la decisione impugnata con la
quale comminava al dirigente Grimaldi l’inibizione sino al 31-3-2017.
Reclama avverso la decisione la società Eur Tre Fontane che contesta vibratamente la versione
dei fatti riportata dal direttore di gara ed a conforto allega una dichiarazione del dirigente
squalificato ed una ricostruzione dei fatti operata dal dirigente della società avversaria Tor de
Cenci da cui emerge che nella specie il Grimaldi avrebbe avuto in diverbio con l’Arbitro culminato
con una spinta portata dal dirigente al direttore di gara che era vacillato senza cadere. La società
indicava altresì vari testimoni presenti ai fatti con funzioni dirigenziali o federali che avrebbero
potuto confermare la ricostruzione operata.
La società chiedeva di essere sentita ed in sede di audizione ribadiva quanto già eccepito nel
reclamo ed allegava altre quattro dichiarazioni di presenti ai fatti e decisioni della giurisprudenza
federale su episodi più gravi nei quali era stata irrogata al responsabile una sanzione inferiore.
La Commissione Disciplinare territoriale disponeva a questo punto la convocazione del direttore di
gara che, però, malgrado le convocazioni inoltrate dal rappresentante dell’AIA per ben tre volte,
rifiutava di comparire e non inviava comunque idonee giustificazioni.
Ritiene la Commissione che la vicenda, del tutto singolare, meriti alcune precisazioni. Non si è mai
verificato, almeno a memoria dei componenti il colegio, che un direttore di gara rifiuti di presentarsi
per rendere i chiarimenti richiesti dalla Commissione che, peraltro, in caso di difficoltà lavorative o
di altro genere, si rende disponibile per audizioni anche in orari diversi da quelli in cui si tiene
usualmente la riunione o per audizioni telefoniche, confortate dall’invio di supplementi scritti. Nel
caso di specie l’audizione era assolutamente routinaria in quanto la Commissione, nel caso di
contestazione degli eventi o di possibile scambio di persona e di comminatoria di squalifiche od
inibizioni di lungo periodo, convoca sempre il direttore di gara per avere conferma sia sull’esatta
dinamica dei fatti che sul riconoscimento operato. Nel caso che ci occupa l’allegazione di
numerose testimonianze, tra le quali anche quelle di soggetti estranei e di un dirigente della
squadra avversaria, non hanno avuto alcun rilievo nella decisione della Commissione di procedere
all’audizione dell’Arbitro; ciò per sgombrare il campo dalla possibilità che si pensi che tali
allegazioni possano costituire qualcosa in più di un elemento “ad colorandum” delle prospettazioni
difensive e che non valgono a smentire le risultanze del rapporto arbitrale che costituiscono fonte
di prova privilegiata. Nella fattispecie però il rapporto arbitrale è carente sia nella descrizione delle
conseguenze fisiche del gesto del dirigente in termini immediati, in quanto si afferma che la testata
provocò dolore, pur essendo qualificata come forte testata, e non si descrive in quale parte del
volto sarebbe giunta, salvo poi riferire che la sospensione della gara fu dovuta al conseguente
disagio emotivo e psicologico e non ad una menomazione fisica che, evidentemente, non
conseguì, abbastanza incredibilmente, ad un gesto di violenza consumata violento e
presumibilmente sferrato in parti sensibili (maxillo facciale, setto nasale, regioni periorbitarie ??). E’
poi ricavabile dal referto che l’Arbitro venne accompagnato presso la sua autovettura dai dirigenti
della squadra di casa e che alla guida della sua autovettura si sia poi immediatamente recato
presso il pronto soccorso del CTO Garbatella, ove veniva registrato alle ore 19,35 e quindi a pochi
minuti da quando aveva lasciato il campo di gioco. In quella sede, veniva visitato ed all’esame
obiettivo non emergeva nulla di rilevante e rifiutava poi l’esame TC cerebrale e rachide cervicale
sottoscrivendo il rifiuto. A seguito della descrizione dell’evento e della riferita cervicalgia veniva
emesso un prognostico di 10 giorni s.c. e prescritte le terapie e le precauzioni di rito per i
traumatizzati cranici. Lasciava il pronto soccorso alle ore 20,24 per dimissioni a seguito di
sottoscrizione di persona maggiorenne, qualificata dagli uffici ospedalieri come il nonno. A fronte di
questi documenti la Commissione avrebbe dovuto far chiarire dal direttore di gara che tipo di
conseguenze fisiche non descritte e prolungatesi nel tempo, visto che riteneva necessario recarsi
al Pronto Soccorso, aveva subito, ove era stato effettivamente attinto dalla testata e dalla spinta,
spiegando il perché dell’assenza di conseguenze obiettive all’osservazione del medico del pronto
soccorso. I documenti esaminati, da un verso, parevano infatti confermare le ricostruzioni operate
dalla reclamante e dalle dichiarazioni testimoniali che narrano solo di una leggera spinta non
seguita nemmeno dalla caduta a terra. Non potendo chiarire le circostanze e le carenze del referto
la Commissione non può che ancorarsi a quanto a disposizione, leggendolo nell’incertezza
secondo i principi ermeneutici ordinari che vogliono che, nel caso di incertezza o ambiguità della
prova, si decida in favore del reo. Il gesto del dirigente va quindi ricondotto nell’ambito della accesa
protesta, avverso un comportamento ritenuto non riguardoso dell’Arbitro, e quindi la sanzione va
ricondotta nei termini ben più ridotti di cui al dispositivo ed usuali nel caso di spinte che provochino
uno sbandamento o la caduta dell’Arbitro.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’inibizione a carico del Dirigente GRIMALDI
VINCENZO al 31-12-2013.
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