COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 11.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor PACE Liborio e della società ASD RONZONESE CASALE 90 per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 commi 1 e 6 C.G.S. e la società ASD RONZONESE CASALE 90 della violazione di cui all’art. 4 co 2 e 12 comma 5 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 11.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor PACE Liborio e della società ASD RONZONESE CASALE 90 per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 commi 1 e 6 C.G.S. e la società ASD RONZONESE CASALE 90 della violazione di cui all’art. 4 co 2 e 12 comma 5 C.G.S. Con atto del 22.4.2013 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. PACE Liborio poiché, in occasione dell’incontro di calcio del campionato femminile Regionale di serie C, Casale – Biellese del 9.12.2012, si introduceva abusivamente nella zona antistante tra la tribuna e gli spogliatoi, aggredendo la calciatrice della Biellese, Eilsa BANI, spingendola con la forza contro la rete di recinzione del terreno di gioco, trattenendola per il collo e per i capelli nonché della violazione di cui all’art.30 dello Statuto Federale, per aver presentato querela penale dinanzi l’autorità di pubblica sicurezza, contro due tesserate della Biellese, senza richiedere e/o ottenere l’autorizzazione a procedere della FIGC; deferiva altresì la società ASD RONZONESE CASALE 90 a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato sopra descritte. Nella seduta del 21.6.2013, avanti a questa Commissione comparivano l’avv. Maurizio GORIA, in rappresentanza della Procura Federale e il sig. SARTORIO Pierluigi per la società deferita. Non compariva invece il sig. PACE Liborio che giustifica la propria assenza per ragioni lavorative senza peraltro chiedere un rinvio della seduta Preliminarmente, il Presidente avvertiva la parte presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S , ma senza esito Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: anni due di inibizione a carico del sig. PACE Liborio ed euro 500,00 di ammenda a carico della società ASD RONZONESE CASALAE 90. Il SARTORIO, per la società deferita, rilasciava ampia dichiarazione sulla estraneità totale della società stessa dalle contestazioni e produceva n. 13 fotografie ritraenti i luoghi dei fatti per consentirne una migliore lettura ed interpretazione MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti contestati risultano provati, ma non nella gravità evidenziata dalle richieste della Procura Federale. Non si deve infatti ignorare che le due calciatrici protagoniste dell’alterco con il PACE sono state squalificate per ben 7 giornate e sono state certamente artefici di quanto avvenuto in occasione della loro espulsione dal campo. Il PACE non avrebbe mai dovuto intervenire, ancorché mosso dalla necessità di evitare che le predette continuassero a sfogare la loro rabbia sulla struttura dell’impianto sportivo della RONZONESE CASALE 90 che le ospitava in occasione della gara in questione per la quale la società deferita aveva messo a disposizione il proprio impianto, risultandone priva la squadra del CASALE femminile. Ciò detto va dichiarata la responsabilità per tutti i fatti contestati (a nulla vale che il PACE non sapesse che doveva richiedere l’autorizzazione alla FIGC prima di presentare querela nei confronti delle due calciatrici) con le conseguenze sanzionatorie di cui al seguente dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, - dichiara PACE Liborio e la società ASD RONZONESE CASALE 90 responsabili delle violazioni loro ascritte li condanna alle seguenti sanzioni: - mesi 6 di inibizione a carico del sig. PACE Liborio; - euro 200,00 di ammenda a carico della società ASD RONZONESE CASALE 90.
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