COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 3 del 11.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 41 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti della Signora Patrizia Dellunto, Presidente dell’A.S.D. Antignano Banditella, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 38, c. 4, delle N.O.I.F.. All’A.S.D. Antignano Banditella viene, di conseguenza, contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, del medesimo Codice per quanto ascritto al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 3 del 11.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 41 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti della Signora Patrizia Dellunto, Presidente dell’A.S.D. Antignano Banditella, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 38, c. 4, delle N.O.I.F.. All’A.S.D. Antignano Banditella viene, di conseguenza, contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, del medesimo Codice per quanto ascritto al proprio Presidente. Il Settore Tecnico, ricevuta una denunzia, debitamente sottoscritta da un proprio tesserato, concernente la doppia attività esercitata nell’ambito del calcio giovanile del C.R.T., la trasmetteva alla Procura Federale. L’Ufficio ha accertato che in effetti il Signor Juri Cantini, allenatore di base con matricola 42714, tesserato per la stagione 2012/2013 per la Società P.G.A. Portuale Guasticce, ha prestato la propria opera di allenatore, per un periodo limitato, presso il Settore Giovanile dell’A.S.D. Antignano Banditella. In conseguenza degli accertamenti così eseguiti la Procura Federale ha deferito il Tecnico Cantini al competente Settore di appartenenza, deferendo, nel contempo, il Presidente della Società Antignano Banditella a questa Commissione per aver consentito a detto tesserato di allenare anche nell’ambito della propria Società, nonostante sussista per i Tecnici tesserati il divieto di svolgere attività, nel corso della stessa stagione, per più di una società.A seguito di convocazione la Signora Patrizia Dell’unto, in proprio e quale rappresentante dell’ A.S.D. Antignano Banditella, è rappresentata dal sig. Giuliani Ernesto.Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, come sopra rappresentati, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio: -al Presidente Patrizia Dell’unto, l’inibizione per gg. 40 (quaranta) sulla pena base di gg. 60 (sessanta); -alla Società A.S.D. Antignano Banditella, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 200,00 (duecento), sulla sanzione base determinata in € 300,00 (trecento).La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni nella misura sopra indicata. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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