COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 25.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DI CAMILLI LUCA E DELL’A.S.D. REAL SAN GIORGIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 25.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DI CAMILLI LUCA E DELL’A.S.D. REAL SAN GIORGIO Con provvedimento dell’8 settembre 2011, prot. N. 2030/pf. 10-11/EL/reg, qui pervenuto in data 2 maggio 2013, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 24, comma 1, del Regolamento L.N.D. come integrato dalle disposizioni contenute nel Com. Uff. nr. 203 del 30 giugno 2010, punto 3/A e nel Com. Uff. n. 2 del 15 luglio 2010, punto 3.2, per aver, quale Presidente dell’A.S.D. Real San Giorgio, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva ed al dovere fatto alle società di perfezionare l’iscrizione ai Campionati di competenza entro i termini emanati dai Comitati di appartenenza, omesso di osservare il “termine ordinatorio” fissato dal Comitato Regionale Marche entro il quale avrebbe dovuto far pervenire a quest’ultimo la domanda per richiedere l’iscrizione della propria società al Campionato di competenza (Serie D Calcio a 5) per la stagione sportiva 2010/2011; - l’A.S.D. Real San Giorgio a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato Cgs delle violazioni ascritte al proprio Presidente. Alla riunione odierna, alla presenza del rappresentante della Procura Federale e del deferito Camilli Luca, si è preso atto: - della mancata notifica dell’atto di deferimento alla società. LA COMMISSIONE • esaminati gli atti del procedimento; • sentiti il rappresentante della Procura Federale ed il deferito presente; • ritenuto di dover disporre, dandone mandato alla Segreteria del Comitato Regionale Marche, la rinnovazione della notifica dell’atto di deferimento e della presente delibera all’A.S.D. Real San Giorgio, in Porto San Giorgio (FM) alla via Pirandello n. 5; P.Q.M. rilevato il difetto di regolare costituzione del contraddittorio, dispone la rinnovazione della notifica dell’atto di deferimento e della presente delibera all’A.S.D. Real San Giorgio, in Porto San Giorgio (FM) alla via Pirandello n. 5.
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