COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 16.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 187/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. STRANO SEBASTIANO (Presidente all’epoca dei fatti della A.C.R.D. Aci Catena Calcio) A.C.R.D. ACI CATENA CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 16.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 187/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. STRANO SEBASTIANO (Presidente all'epoca dei fatti della A.C.R.D. Aci Catena Calcio) A.C.R.D. ACI CATENA CALCIO La Procura Federale, con nota 8097/879 pf 11-12 GT/dl del 07 giugno 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere di quanto di seguito specificato: 1) Il Sig. Strano Sebastiano della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8 comma 1 del C.G.S. per avere disconosciuto la validità ed efficacia della firma apposta, in nome e per conto della società di appartenenza, sull'accordo economico intercorso con l'allenatore sig. Festa Roberto nonostante la consapevolezza della paternità della firma; per avere sostenuto la corresponsione di somme di denaro a soddisfazione, almeno parziale, dei compensi spettanti al Festa in realtà non effettuati o riferibili a stagioni precedenti a quella 2009/2010; 2) La A.C.R.D. Aci Catena, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte a Presidente all'epoca dei fatti Sig. Sebastiano Strano. All'udienza dibattimentale nessuno è comparso. Il Presidente pro tempore della A.C.R.D. Aci Catena Sig. Rosario Reitano ha tuttavia fatto pervenire nota giustificativa per motivi lavorativi non procrastinabili. Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso chiedendo l’applicazione a carico del Sig. Sebastiano Strano della sanzione di mesi sei di inibizione e a carico della Società deferita della sanzione di € 1.000,00 di ammenda. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro ascritto. Emerge infatti inequivocabilmente a seguito delle indagini compiute dalla Procura Federale che il Sig. Sebastiano Strano, all'epoca dei fatti Presidente della A.C.R.D. Aci Catena, ha disconosciuto la validità ed efficacia della firma apposta, in nome e per conto della società di appartenenza, sull'accordo economico intercorso con l'allenatore sig. Festa Roberto nonostante la consapevolezza della paternità della firma, di identica grafia rispetto a quelle apposte su altri accordi economici ritenuti validi dalla Società; allo stesso modo risulta inequivocabilmente che il predetto ha sostenuto la corresponsione di somme di denaro a soddisfazione, almeno parziale, dei compensi spettanti all'allenatore, in realtà non effettuate o riferibili a stagioni precedenti a quella 2009/2010. La responsabilità della società deferita segue per il fatto del Sig. Sebastiano Strano, ex art. 4 comma 1 C.G.S. P.Q.M. Dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Al Sig. Sebastiano Strano la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per sei mesi; Alla Società A.C.R.D. Aci Catena l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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