COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 16.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 189/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. RAIMONDI GIUSEPPE (Presidente della A.C.D. Termitana 1952) Sig. D’AMICO GIANPAOLO (Dirigente A.C.D. Termitana 1952) Sig. CONIGLIO GASPARE (Dirigente comunque riconducibile alla A.C.D. Termitana 1952) Sig. BENNICI SERGIO (Dirigente comunque riconducibile alla A.C.D. Termitana 1952) A.C.D. TERMITANA 1952 oggi A.S.D. Castelbuono 1975 matr.937854 La Procura Federale, con nota prot. 8443/596pf12-13/GR/mg del 19/06/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 16.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 189/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. RAIMONDI GIUSEPPE (Presidente della A.C.D. Termitana 1952) Sig. D’AMICO GIANPAOLO (Dirigente A.C.D. Termitana 1952) Sig. CONIGLIO GASPARE (Dirigente comunque riconducibile alla A.C.D. Termitana 1952) Sig. BENNICI SERGIO (Dirigente comunque riconducibile alla A.C.D. Termitana 1952) A.C.D. TERMITANA 1952 oggi A.S.D. Castelbuono 1975 matr.937854 La Procura Federale, con nota prot. 8443/596pf12-13/GR/mg del 19/06/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il Sig. Raimondi Giuseppe, nella sua qualità di Presidente dell’A.C.D. Termitana 1952 per rispondere: a) della violazione dell’art.1 co. 1 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. nonché all’art.34 del Regolamento della L.N.D. e 61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere visionato e comunque consegnato all’arbitro varie distinte di gara in cui attestava che i giocatori indicati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società, malgrado che alcuni dei calciatori non fossero regolarmente tesserati; b) per non avere risposto a due convocazioni della Procura Federale, in violazione dell’art.1 comma 3 del C.G.S.; 2) il Sig. D’Amico Giampaolo, nella qualità di dirigente dell’ACD Termitana 1952 per rispondere: a) della violazione dell’art.1 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. nonché dell’art.34 del Regolamento della L.N.D. e art. 61 delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto e consegnato all’arbitro una distinta di gara (A.C.D. Termitana/Ribolla) in cui si attestava che i giocatori indicati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società malgrado che alcuni di loro non fossero regolarmente tesserati; b) per non avere risposto a due convocazioni della Procura Federale, in violazione dell’art.1 comma 3 del C.G.S.; 3) Il sig. Coniglio Gaspare, dirigente e comunque quale soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.C.D. Termitana 1952 e comunque rilevante per l’ordinamento federale ex art.1 comma 5 del C.G.S. per rispondere: a) della violazione dell’art.1 co. 1 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. nonché all’art.34 del Regolamento della L.N.D. e 61 delle N.O.I.F per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere visionato e comunque consegnato all’arbitro varie distinte di gara in cui attestava che i giocatori indicati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società, malgrado che alcuni dei calciatori non fossero regolarmente tesserati; b) per non avere risposto a due convocazioni della Procura Federale, in violazione dell’art.1 comma 3 del CGS; 4) Il sig. Bennici Sergio, nella qualità di dirigente e in ogni caso di soggetto che ha svolto attività all’interno o nell’interesse dell’A.C.D. Termitana 1952 e comunque rilevante per l’ordinamento federale ex art.1 comma 5 del C.G.S., della gara C. Galeoto/A.C.D. Termitana 1952, della violazione dell’art.1 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S. nonché dell’art.34 del Regolamento e art.61 delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto e consegnato all’arbitro la distinta di gara in cui si attestava che i giocatori indicati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società malgrado che alcuni di loro non fossero regolarmente tesserati; 5) A.C.D. Termitana 1952 a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio presidente e/o ai propri tesserati e/o qualificati come tali e che in ogni caso hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1 comma 5 C.G.S. Convocate debitamente le parti queste non sono comparse né hanno fatto pervenire, nei termini, deduzioni difensive, ad eccezione del sig. Raimondi Giuseppe, che ha chiesto di accedere al patteggiamento ex art. 23 e 24 C.G.S. come da ordinanza che segue: Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che, prima della chiusura del dibattimento il sig. Raimondi Giuseppe, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di anni due di inibizione; Visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art.24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l’Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale; ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Raimondi Giuseppe la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Inibizione per mesi 9 a carico del sig. Coniglio Gaspare e D’Amico Giampaolo; Inibizione per mesi 6 a carico del sig. Bennici Sergio ed ammenda di € 1.500,00 a carico della A.C.D. Termitana. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dagli accertamenti della Procura Federale risulta provato “per tabulas” che l’A.C.D. Termitana 1952 partecipante ai campionati Regionali del S.G.S. categorie Allievi e Giovanissimi Sperimentali di fascia B ha utilizzato in nove (9) gare del campionato Allievi e in sei (6) gare del campionato Giovanissimi Sperimentali calciatori non tesserati i quali sono stati inseriti nelle relative distinte poi consegnate agli arbitri. Che dette distinte risultano effettivamente sottoscritte dal sig. D’Amico Giampaolo ( una violazione) dirigente della A.C.D. Termitana 1952 e accompagnatore ufficiale della predetta società, e dai sigg.ri Coniglio Gaspare (più violazioni) e Bennici Sergio (una violazione), qualificati come dirigenti e accompagnatori ufficiali della società e comunque quali soggetti che hanno svolto attività all’interno dell’A.C.D. Termitana 1952 con la conseguenza che gli stessi hanno attestato che i predetti giocatori fossero tesserati per l’A.C.D. Termitana 1952 senza che ciò corrispondesse al vero. Conseguentemente l’utilizzazione di calciatori non tesserati comporta non solo la violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. ma anche e soprattutto la violazione dell’art. 10 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 34 del Regolamento della L.N.D e 61 delle N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 commi 8 e 9 C.G.S. in relazione al comma 6 del medesimo articolo 10. Inoltre i sig.ri D’Amico Giampaolo e Coniglio Gaspare devono rispondere della violazione di cui al comma 3 dell’art. 1 C.G.S. in quanto non si sono presentati alle convocazioni del collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione. In ragione di quanto sopra consegue la responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. della A.C.D. Termitana 1952 per i fatti ascritti al proprio Presidente ma anche la responsabilità oggettiva della stessa ex art. 4 comma 2 C.G.S. per i fatti ascritti ai propri tesserati e/o comunque al soggetti di cui all’art. 1 comma 5 C.G.S. Agli stessi, quindi vanno applicate le conseguente sanzioni così come da dispositivo P.Q.M. Dispone applicarsi le seguenti sanzioni: 1) al Sig. Raimondi Giuseppe ex art. 23 e 24 C.G.S. l’inibizione per mesi undici; 2) al Sig. D’Amico Giampaolo ex art. 10 commi 6 e 8 e 19 C.G.S. l’inibizione per anni due e mesi uno; 3) al sig. Coniglio Gaspare ex art 10 commi 6 e 8 e 19 C.G.S. l’inibizione per anni due e mesi due; 4) al sig. Bennici Sergio ex art. 10 commi 6 e 8 e 19 C.G.S. l’inibizione per anni due; 5) alla A.S.D. Termitana 1952, oggi A.S.D.Castelbuono 1975 matr.937854, l’ammenda di € 1000,00 (500,00 + 500,00) con diffida e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 nel campionato Allievi Provinciali e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 nel campionato Giovanissimi Provinciali. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4 punto 1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it