COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 30.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°193/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Lanza Sig. Panebianco Nino (Presidente all’epoca dei fatti) N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 30.07.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°193/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Lanza Sig. Panebianco Nino (Presidente all’epoca dei fatti) N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 06/06/2013 prot. 11.1409 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando certificati medici di alcuni dei calciatori deferiti dai quali si rileva che: i calciatori Barbagallo Angelo, Brunetto Vincenzo, Geremia Fortunato, Mirabile Armando, Mollica Matteo, Polizzi Salvatore, Russotti Salvatore, Tosto Gabriele, hanno effettuato la visita medica attestante l’idoneità sportiva il giorno 09/11/2011, e pertanto è risultata regolare la loro posizione in relazione agli obblighi di tutela medico sportiva; i calciatori Calco Carmelo, Ferraù Salvatore, Pagano Vincenzo, Pino Sergio, Turria Gabriele, hanno effettuato la visita medica attestante l’idoneità sportiva il giorno 26/01/2012 e pertanto con notevole ritardo in relazione all’inizio del campionato di competenza; nulla è stato detto in ordine ai calciatori Losi Domenico e Pasqua Francesco, per la qualcosa non risulta assolto l’obbligo di tutela medico sportiva. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Barbagallo Angelo, Brunetto Vincenzo, Geremia Fortunato, Mirabile Armando, Mollica Matteo, Polizzi Salvatore, Russotti Salvatore, Tosto Gabriele e applica: l’ammenda di € 280,00 (duecentottanta/00) a carico della società A.S.D. Lanza (€ 40,00 per n.7 calciatori); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Panebianco Nino; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Calco Carmelo, Ferraù Salvatore, Pagano Vincenzo, Pino Sergio, Turria Gabriele, Losi Domenico e Pasqua Francesco, tutti tesserati per la società’ A.S.D. Lanza all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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