COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 23.07.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) sig. REPUTIN Stefano; b) Sig. SCREM Giuseppe; c) S.S.D. VELOX PAULARO; d) A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 23.07.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) sig. REPUTIN
Stefano; b) Sig. SCREM Giuseppe; c) S.S.D. VELOX PAULARO; d) A.S.D. SPECIAL SALD
PAGNACCO.
Il deferimento.
Con Racc. dd 18.03.2013, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio
di questa C.D.T., ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S., i seguenti soggetti:
- a) Stefano REPUTIN, calciatore, per la violazione dell’art. 1, c. 1 e 10, co. 2 C.G.S. in riferimento alla
disposizione dell’art. 40, c. 4 N.O.I.F. e degli artt. 7 e 18 dello Statuto, per aver sottoscritto in data
29.1.2013 una richiesta di tesseramento per la società S.S.D. VELOX PAULARO mentre era tesserato
per altra società, la A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO, a far data dal 24.7.2012;
- b) Giuseppe SCREM, Presidente della società S.S.D. VELOX PAULARO per rispondere della
violazione di cui agli artt. 40 comma 4 del N.O.I.F. e degli artt. 1 comma 1, e 10, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva per non aver posto in essere con la dovuta diligenza le opportune verifiche volte a
determinare lo status del calciatore Stefano REPUTIN e la sussistenza di eventuali impedimenti di
natura regolamentare per il tesseramento di quest’ultimo;
- c) la Società S.S.D. VELOX PAULARO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi
dell’art. 4, c. 1 del C.G.S., per le condotte ascritte al suo presidente sig. SCREM Giuseppe;
- d) la Società A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva,
ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico del proprio tesserato, sig.
Stefano REPUTIN.
Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale della F.I.G.C. del
F.V.G., con cui ha trasmesso la documentazione in suo possesso inerente ad una ipotizzata violazione
delle norme federali relativa al tesseramento del calciatore Stefano REPUTIN (matricola 3.282.285).
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura
Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del
27.06.2013.
Il dibattimento. All'udienza del 27.06.2013, dinanzi alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr.
Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale. Sono altresì comparsi i sig. Stefano
REPUTIN, Giuseppe SCREM (per sé e per la SSD VELOX PAULARO), nonché il sig. Giuseppe Gennari
in qualità di presidente della ASD SPECIAL SALD PAGNACCO.
Il sig. Gennari ha evidenziato che il calciatore REPUTIN era stato tesserato pur non rientrando nei
progetti della società (tanto da non essere stato nemmeno convocato per la preparazione e la visita
medica, e da non aver disputato alcun allenamento né gara ufficiale) e che effettivamente allo stesso
era stato promesso lo svincolo, probabilmente non intervenuto per una dimenticanza del presidente
(oggi onorario), gravato in quel periodo da problemi di salute.
Il sig. SCREM ha evidenziato le funzioni sociali della società S.S.D. VELOX PAULARO, che partecipa al
campionato carnico con la funzione di consentire ai giovani del paese di svolgere attività sportiva, e che
anche il tesseramento del calciatore REPUTIN aveva questo intento, essendo il medesimo di Paularo.
Essendoci oggettivi problemi nella gestione operativa della società ha ritenuto in perfetta buona fede
che il calciatore REPUTIN fosse effettivamente svincolato non giocando più lo stesso da diversi mesi,
senza procedere nei controlli.
Le conclusioni. Al termine del dibattimento il presidente dell’ASD SPECIAL SALD PAGNACCO,
chiedeva il proscioglimento della società, contestando la liceità della responsabilità oggettiva.
Il sig. SCREM, presidente del S.S.D. VELOX PAULARO ed il sig. Stefano REPUTIN, invocavano la
buona fede, chiedendo il proscioglimento.
Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati formulava le seguenti
richieste:
- quanto al calciatore tesserato Stefano REPUTIN squalifica di 2 (giornate);
- quanto al Presidente del S.S.D. VELOX PAULARO, sig. Giuseppe SCREM, inibizione di mesi 2
(due);
- quanto alla S.S.D. VELOX PAULARO ammenda di euro 500,00;
- quanto alla A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO ammenda di euro 250,00.
La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono comprovati.- Effettivamente, in data
24.07.2012, la società A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO presentava presso i competenti uffici
federali la richiesta di tesseramento n. 061450 relativa al calciatore Stefano REPUTIN, dallo stesso
regolarmente sottoscritta.
Successivamente, in data 29.01.2013, la società SSD VELOX PAULARO presentava la richiesta di
tesseramento n. 060723 del calciatore Stefano REPUTIN, sottoscritta dal medesimo e dal sig. Giuseppe
SCREM, Presidente della Società.
In base all’esame della documentazione prodotta il fatto contestato della richiesta di doppio
tesseramento è pertanto pienamente comprovato ed è assolutamente pacifico, integrando la violazione
dell’art. 40, c. 4 delle N.O.I.F., che stabilisce: che non è consentito il tesseramento contemporaneo per
più società; che in caso di più richieste di tesseramento debba considerarsi valida quella depositata o
pervenuta prima; che al calciatore che – nella stessa stagione sportiva – sottoscriva richieste di
tesseramento per più società debbano applicarsi le conseguenti sanzioni, previste dal C.G.S.
Per parte sua, il sig. Giuseppe SCREM, raccolto il modulo così sottoscritto, non poneva in essere con la
dovuta cautela le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore REPUTIN presso la
F.I.G.C.,e la sussistenza di eventuali impedimenti per il tesseramento di quest’ultimo.
I soggetti deferiti, inoltre, hanno ammesso i fatti dedotti dalla Procura Federale.
Ciò detto, esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati, la C.D.T. rileva come – all’esito
del dibattimento – sia emersa la volontà dell’ASD SPECIAL SALD PAGNACCO di non utilizzare le
prestazioni del calciatore Stefano REPUTIN, e che effettivamente lo svincolo al medesimo non sia stato
concesso per mera dimenticanza.
Tenuto conto di quanto sopra la CDT ritiene fondati i deferimenti, e reputa congrue le sanzioni nei
termini di cui in dispositivo,
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG:
1) dispone a carico del calciatore Stefano REPUTIN la sanzione della squalifica di giornate 1 (una);
2) dispone a carico del Sig. Giuseppe SCREM, Presidente della SSD VELOX PAULARO, la sanzione
della inibizione di mesi 1 (uno);
3) pone a carico della società SSD VELOX PAULARO, a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di
€ 300,00 (trecento/00);
4) pone a carico della società A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO, a titolo di responsabilità oggettiva,
l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).
Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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