F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA JUVENTUS F.B. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 5.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA JUVENTUS F.B. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 5.11.2012) Con decisione del 5.11.2012, Com. Uff. n. 75, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in riferimento alla gara svoltasi il 3.11.2012 tra la società F.C. Juventus S.p.A..e la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. valevole per la undicesima giornata di andata del Campionato di Serie A, irrogava alla Juventus l’ammenda di € 50.000,00, con diffida, “ per avere suoi sostenitori, tra il 7° ed il 17° del secondo tempo, lanciato una quindicina di palle di cartone verso un arbitro addizionale, una delle quali lo colpiva al collo, cagionandogli una sensazione dolorifica ed inducendo il direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa un minuto per un consequenziale controllo sanitario; per avere inoltre, fino al termine della gara, rivolto reiteratamente cori insultanti allo stesso arbitro addizionale; per avere infine, nel corso della gara, esposto vari striscioni dal tenore ingiurioso nei confronti della squadra avversaria, del suo presidente, del suo allenatore e di un suo calciatore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 lettere a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Juventus, la quale con ampia motivazione sosteneva, in primo luogo, l’insussistenza del requisito della violenza nel comportamento della tifoseria non essendosi verificato un reale pericolo per la pubblica incolumità né un grave danno fisico alla persona dell’assistente di gara; in secondo luogo si doleva del fatto che la disposizione di cui all’art.14 comma 5 C.G.S. fosse stata presa in considerazione solo ai fini della riduzione della sanzione e non quale esimente, nonostante la società avesse posto in essere tutte le condotte richiedibili sia in termini di prevenzione che di vigilanza; infine si lamentava l’eccessività della sanzione inflitta in relazione alla tenuità del fatto. All’odierna udienza la società ha riproposto i motivi di reclamo, insistendo in particolare per l’esclusione della diffida. Le doglianze difensive non possono trovare, a giudizio, della Corte, accoglimento. Per quanto concerne, infatti, il primo motivo di ricorso si deve sottolineare che l’assistente di gara venne fatto oggetto del lancio di palle di cartone, come del resto recita il referto arbitrale, e non di palline di carta, come sostenuto nella comparsa defensionale, materiale di consistenza e peso diversi e tale da poter provocare senz’altro danni alla persona attinta. D’altra parte il direttore di gara fu costretto ad interrompere la partita per poter controllare le condizioni fisiche del suo collaboratore il quale lamentava di aver avvertito un lieve dolore alla zona colpita, constatando l’arrossamento della pelle nella zona interessata. Né è possibile ritenere che la violenza sia riscontrabile solo nei casi in cui si verifichi un danno grave alla persona, come sostenuto nell’impugnazione, giacchè in verità l’atto violento può assumere forme, natura ed intensità diverse, dal semplice maltrattamento alla messa in pericolo del bene della vita, ed è riscontrabile ogni volta che vi sia una intrusione sul piano fisico nella dimensione personale di un individuo tale da provocare in quest’ultimo sensazioni non di solo fastidio ma dolorose. Nel caso di specie, come si evince dalla stesso referto dell’assistente di gara, è stata avvertita la sensazione dolorosa e si è riscontrata l’offesa alla sfera personale costituita dall’arrossamento della pelle. Quanto al fatto che non si sia verificato un reale pericolo per la pubblica incolumità, richiamando le considerazioni appena esposte, è appena il caso di far presente che se quelle palle di cartone avessero attinto in altra parte del corpo il destinatario, ad esempio all’occhio, le conseguenze sarebbero state diverse, e certamente non può sostenersi che i lanciatori erano sicuri che gli oggetti avrebbero raggiunto solo il collo dell’assistente di gara. In relazione, poi, alla valutazione dell’art.14 comma 5 C.G.S. quale diminuente e non quale esimente del fatto, ed analoghe considerazioni possono senz’altro farsi in ordine alla entità della sanzione pecuniaria inflitta ed alla correlata diffida, si deve rilevare che nel corso del presente campionato la società Juventus è stata già punita, per il comportamento dei suoi sostenitori, in altre quattro occasioni, in ognuna delle quali si è tenuto conto, ai fini della commisurazione dell’entità della sanzione, della cooperazione della società; in questa ulteriore occasione, quindi, se non si vuole ridurre la collaborazione ad una mera clausola di stile che prenda semplicemente atto dei programmi delle società, il meno che si possa osservare è che, all’evidenza, i modelli organizzativi adottati non sono tali da prevenire i comportamenti dei tifosi stigmatizzati nelle decisioni disciplinari sin qui adottate. Non vi è spazio, infine, per una riduzione della sanzione, né per l’annullamento della diffida, non solo per le sopra riportate considerazioni circa il comportamento violento e pericoloso di frange della tifoseria iuventina, ma anche perché la dosimetria della pena ha congruamente tenuto conto delle ulteriori contestazioni circa i cori insultanti rivolti allo stesso arbitro addizionale, e degli striscioni ingiuriosi esposti nei confronti della squadra avversaria e dei suoi dirigenti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Juventus F.B. S.p.A. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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