F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA; – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. DEL VECCHIO GENNARO; – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. JADID ABDERRAZZAK, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS LANCIANO/GROSSETO DEL 22.9.2012 (NOTA N. 3472/198 PF12-13 GR/MG DEL 7.12.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 4.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA; - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. DEL VECCHIO GENNARO; - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. JADID ABDERRAZZAK, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS LANCIANO/GROSSETO DEL 22.9.2012 (NOTA N. 3472/198 PF12-13 GR/MG DEL 7.12.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 4.2.2013) Con nota n. 3472/198 pf12-13 GR/mg del 7.12.2012 il Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: - il Sig. Abderrazzak Jadid, all’epoca dei fatti tesserato per la U.S. Grosseto F.C. S.r.l.; - il Sig. Gennaro Del Vecchio, all’epoca dei fatti tesserato per la U.S. Grosseto F.C. S.r.l.; - la Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.; per rispondere: a. i calciatori, Jadid e Del Vecchio, della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere gli stessi, circa un’ora dopo il termine della gara del campionato di serie B del 22.9.2012 tra Virtus Lanciano e Grosseto, nel recinto di giuoco dello stadio “Adriatico” di Pescara, posto in essere un litigio con conseguente colluttazione; b. la Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. in virtù dell’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dai propri calciatori succitati. All’udienza del 29.1.2013 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto che ai deferiti venisse irrogata la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per ognuno. Con Comunicato Ufficiale n. 64/CDN del 4.2.2013, la Commissione Disciplinare Nazionale, disponeva a carico dei deferiti calciatori nonché della Società Grosseto F.C. s.r.l. il pagamento di una ammenda di € 10.000,00. Tale sanzione veniva inflitta, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., ai sig. Abderrazzak Jadid e Gennaro Del Vecchio, e, in forza dell’art. 4, comma 2, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta posta in essere da proprio tesserati, alla Società Grosseto.Avverso tale decisione ha proposto ricorso, in data 18.2.2013, la Società Grosseto F.C. S.r.l. chiedendo, in via principale, l’annullamento delle predette sanzioni ovvero, in via subordinata, la riduzione delle stesse. Il ricorso è parzialmente fondato e va in parte accolto per i seguenti motivi Nella decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, oggetto del presente ricorso, si afferma che la ricostruzione dei fatti così come operata dalla Procura Federale, oltre ad essere confermata dalle sequenze filmate riprese dalla Digos di Pescara nonché dalla relazione dello stesso dirigente della Digos del 24.9.2012 e dalla nota del Questore del 27.9.2012, risulta supportata anche dalle audizioni di tutti i tesserati svolte dalla Procura Federale e dalle ammissioni, sia pure parziali, degli stessi deferiti. Non appare, pertanto, revocabile in dubbio lo svolgimento dei fatti di cui è causa così come ricostruiti e la conseguente responsabilità dei due giocatori coinvolti così come della Società Grosseto a titolo di responsabilità oggettiva. D’altro canto, però, per quanto attiene alla misura della sanzione inflitta, nella stessa decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, testualmente si legge che: “I due calciatori Jadid e Del Vecchio, così come altri tesserati del Grosseto ascoltati dalla Procura Federale, hanno ricondotto il motivo scatenante la lite e la colluttazione a dissensi tra i due atleti maturati nel corso della gara disputata poco prima per motivi di gioco”. In particolare, però, osserva la Commissione: “tale versione appare poco compatibile con il termine “traditore” rivolto dal Jadid al Del Vecchio e rilevato dal Dirigente dell’ Ordine Pubblico”. Tale espressione è stata, però, oggetto di interrogatori da parte della Procura federale, proprio per comprendere se “ a monte” vi fosse qualche problema più grave o qualche promessa non mantenuta ovvero ancora un venir meno a qualche “impegno”. Ebbene, sembra , dalle dichiarazioni, dai filmati e dalla documentazione in possesso, di poter escludere particolari retropensieri. Da quanto emerge dagli atti del giudizio, la frase sarebbe stata pronunciata dal Jadid nei confronti del Del Vecchio in ragione della circostanza che quest’ultimo avrebbe cercato di colpirlo alle spalle, indi in modo che questi non avesse la possibilità di difendersi, rectius “a tradimento”. Il Collegio, considerata tale circostanza chiarificatrice che riporta, quindi, la causa del litigio ad azioni di gioco ed a mancati “passaggi” di palla nel corso della partita, unitamente al fatto che agli stessi calciatori sia stata già irrogata una sanzione pecuniaria dal Collegio arbitrale della competente L.N.P. Serie B, ritiene opportuno applicare una riduzione della sanzione da infliggere. Ciò in quanto, seppur non appare revocabile in dubbio l’effettiva responsabilità dei calciatori e della società così come ricostruita, non si può, però, di contro, non tenere in considerazione che: il litigio sia derivato esclusivamente da incomprensioni e ragioni sportive di giuoco; che lo stesso non abbia prodotto conseguenze; che la riappacificazione tra i soggetti coinvolti è stata immediata; che la società è prontamente intervenuta a sanzionare il comportamento dei propri giocatori. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. s.r.l. di Grosseto, riduce le sanzioni inflitte nella misura così rideterminata: - ammenda di € 3.000,00 ai calciatori Del Vecchio Gennaro e Jadid Abderrazzak; - ammenda di € 3.000,00 alla Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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