F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO GENOA CRICKET AND F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/MILAN DEL 08.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 162 dell’11.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO GENOA CRICKET AND F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/MILAN DEL 08.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 162 dell’11.3.2013)
Con reclamo ritualmente proposto la Società Genoa C.F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 162 dell’11.3.2013) con la quale, seguito gara Genoa/Milan dell’8.3.2013, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, ha irrogato la sanzione della ammenda di € 30.000,00 “per avere, suoi sostenitori: 1) rivolto, al 25° del primo tempo, ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale; 2) indirizzato, nel corso del secondo tempo, fasci di luce-laser sui calciatori della squadra avversaria; 3) lanciato, al 30° del secondo tempo, alcune monete ed accendini verso un Arbitro addizionale ed il portiere della squadra avversaria; 4) rivolto reiteratamente, nel corso della gara, cori insultanti agli Ufficiali di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 e art. 13 lettere a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito:
1) quanto ai cori costituenti espressione di discriminazione razziale, la insussistenza dell'addebito osservando che il coro intonato per breve tempo era in reazione al fallo commesso dal calciatore avversario Balotelli, tant'è che il medesimo era stato ammonito dall'Arbitro. A supporto della mancanza dell'intento discriminatorio ha allegato documentazione attestante le iniziative promosse per arginare il fenomeno di discriminazioni razziali;
2) quanto ai fasci di luce laser ha rilevato che lo speaker dello stadio aveva immediatamente provveduto ad effettuare l'annuncio di rito a non utilizzare tali strumenti;
3) quanto ai lanci di monetine e accendini ha richiamato la predisposizione di imponenti misure adottate per evitare/dissuadere simili condotte dei propri tifosi;
4) quanto ai cori insultanti ha, altresì, ribadito di essersi sempre impegnata, al fine di educare e sensibilizzare i propri sostenitori ad effettuare un tifo corretto, mediante una capillare, continua ed assidua attività nel rispetto della normativa di settore e dei valori sottesi al mondo sportivo.
Nel dolersi, infine, di gravi lacune motivazionali della decisione impugnata, ha concluso richiedendo:
a) in via principale, l'annullamento e/o revoca della decisione impugnata;
b) in subordine, la riduzione dell'ammenda nella misura ritenuta di giustizia. Alla seduta del 27.3.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1° Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità ed in specie per il riconoscimento delle tre circostanze previste dell'art. 13 C.G.S., aventi efficacia esimente. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto di ragione. Osserva, all'uopo, questa Corte la insussistenza dell'addebito relativo ai cori costituenti espressione di discriminazione razziale che sono stati esclusi dal Dirigente del Servizio di Ordine Pubblico, dalla DIGOS e dal responsabile del G.O.S., come documentato dalla Società ricorrente. L’accaduto deve essere contestualizzato agli avvenimenti di gioco. E', infatti, del tutto verosimile che la circostanza refertata dal Rappresentante della P.F. (intonazione per breve tempo di cori “Buu”) all'indirizzo del calciatore Balotelli, sia stata conseguente ad una reazione istintiva del pubblico per il fallo dal medesimo commesso ai danni di un avversario, prontamente sanzionato dall'Arbitro con una ammonizione. Tant'è vero che nessun’altra simile condotta è stata, dal pubblico locale, posta in essere nel successivo corso della gara. Per quant’altro, ritiene questa Corte che non sia sostenibile la tesi dedotta dalla ricorrente intesa ad affermare la ricorrenza, nel caso di specie, dell’esimente di cui all'art. 13 C.G.S.. Il Giudice Sportivo, invero, non si è esplicitamente pronunciato sul punto, essendosi in positivo limitato a ritenere espressamente la sussistenza delle attenuanti di cui alle lettere a) e b). In effetti, osserva questa Corte che non possa con sicurezza affermarsi la sussistenza della terza invocata attenuante in ragione della difficoltà a graduare la sufficienza della prevenzione e della vigilanza posta in essere dalla reclamante. Sufficienza che, sul piano logico, deve ritenersi esclusa in ragione proprio dei fatti accaduti e sanzionati. Non si vuole, così, affermare che la Società reclamante abbia omesso di porre in essere meccanismi, appunto, di prevenzione e vigilanza, quanto, piuttosto che gli stessi siano risultati, nella fattispecie, insufficienti, avuto anche riguardo alle specificità nello stesso reclamo rappresentate. Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il reclamo come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova, riducendo la sanzione dell’ammenda inflitta a € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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