F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELLAFIORE HERMAN PAOLO SEGUITO GARA BARI/PADOVA DEL 19.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 90 del 21.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELLAFIORE HERMAN PAOLO SEGUITO GARA BARI/PADOVA DEL 19.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 90 del 21.3.2013)
Con reclamo ritualmente proposto il Calcio Padova S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 90 del 21.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Bari/Padova del 19.3.2013, ha irrogato al calciatore Dellafiore Hernan Paolo la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere al 17° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un avversario con un pugno allo stomaco”; infrazione, rilevata da un Assistente, alla quale conseguiva l'espulsione del Dellafiore e la concessione di un calcio di rigore da parte dell'Arbitro. Con i motivi scritti, la reclamante ha eccepito che non si era trattato di una condotta connotata da violenza bensì di un brusco tentativo di svincolarsi da un avversario che lo contrastava. Chiedeva, a tal fine, l'audizione a chiarimenti e discolpa del Direttore di gara che sul punto aveva refertato su segnalazione di un suo Assistente. Ha, quindi, concluso, in via principale, chiedendo la riduzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara oltre all'ammonizione con diffida, formulando, altresì, varie richieste subordinate, ivi compresa, previo riconoscimento dell'attenuante della provocazione, la riduzione della squalifica a due giornate di gara. Alla seduta del 27.3.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1° Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Sentito, infatti, a chiarimenti l'Assistente, il medesimo ha riferito d'avere visto il Dellafiore “caricare il pugno” con il quale colpì l'avversario. Ne consegue che è stata perfettamente integrata la fattispecie di condotta violenta correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. sentito l’assistente, respinge il reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal Calcio Padova di Padova.
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