F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.C.D. SANT’ANGELO 1907 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PATRINI MICHELE SEGUITO GARA SANT’ANGELO 1907/PERGOLETTESE DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012 )

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.C.D. SANT’ANGELO 1907 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PATRINI MICHELE SEGUITO GARA SANT’ANGELO 1907/PERGOLETTESE DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012 ) Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, ha inflitto al calciatore Michele Patrini, tesserato in favore della società Sant’Angelo 1907, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, in relazione alla partita Sant’Angelo 1907/Pergolettese, del Campionato di Serie D Girone B, disputata il 23.9.2012 per condotta violenta nei confronti di un avversario. Contro tale decisione la società Sant’Angelo 1907 ha proposto reclamo al fine di ottenere la riduzione della sanzione ,sostenendo, con il conforto di un DVD allegato al ricorso, inerente la gara in questione, che le modalità del fatto non rispecchiano in termini di gravità la descrizione dell’episodio contenuta nel referto arbitrale. Il reclamo della società Sant’Angelo 1907 non merita accoglimento. La tesi difensiva della società ricorrente,meramente assertiva,posta la evidente inammissibilità delle immagini televisive proposte in questa sede,si infrange irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha descritto in termini inequivocabili la sequenza incriminata, riferendo che il Patrini a gioco fermo aveva colpito con entrambi i piedi la schiena di un calciatore avversario, riverso a terra per infortunio, cagionando allo stesso intensa sensazione dolorifica e vistoso ematoma. La condotta violenta dell’incolpato, che configura compiutamente la fattispecie disciplinata dall’art.19 comma 4, lett.b) C.G.S di notevole gravità,. attesa la sua potenzialità lesiva, giustifica pienamente la sanzione di 4 giornate di squalifica inflitte al Patrini dal Giudice Sportivo. Il ricorso pertanto va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Sant’Angelo 1907 S.r.l. di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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