F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO DELL’A.C.D. ASTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERRONE MARCO SEGUITO GARA DERTHONA F.B.C. 1908/ASTI DEL 22.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO DELL’A.C.D. ASTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERRONE MARCO SEGUITO GARA DERTHONA F.B.C. 1908/ASTI DEL 22.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012) Con atto, datato 1.10.2012, la società A.C.D. Asti proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Perrone Marco, la squalifica per 4 gare effettive di gioco a seguito della gara Derthona F.B.C. 1908/A.C.D. Asti del 22.9.2012. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (testata al volto) e gravemente ingiurioso (epiteto volgare) nonché minaccioso (invito a sistemare le cose fuori degli spogliatoi), tenuto dal calciatore, Perrone Marco, nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Asti di Asti e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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