F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AI TITOLO II “CRITERI INFRASTRUTTURALI” LETT. A) PUNTO 2), DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2595/85 PF12-13/SP/PP DEL 6.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AI TITOLO II “CRITERI INFRASTRUTTURALI” LETT. A) PUNTO 2), DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2595/85 PF12-13/SP/PP DEL 6.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013) In via preliminare, il collegio deve ribadire che non può trovare accoglimento l’ulteriore richiesta di rinvio formulata dal difensore della società reclamante, motivato con riferimento allo stato di salute del padre, ricoverato presso una struttura ospedaliera. Infatti, non emerge, allo stato, un impedimento assoluto del difensore. Non va trascurato, poi, che si tratta della quarta richiesta di rinvio e che la data della riunione della Sezione è stata fissata con larghissimo anticipo, proprio allo scopo di consentire alla difesa di organizzare i propri impegni nel modo più opprtuno. Ancora in via preliminare, il collegio rileva che, in seguito agli accertamenti istruttori compiuti di ufficio, risulta comprovata la legittimazione al reclamo del Sig. Gianfranco Rosati, munito di apposita procura conferita dalla società. Nel merito, il reclamo è infondato. La società sostiene che il ritardo nel deposito della prescritta autorizzazione sia dipeso esclusivamente dai comportamenti omissivi e dilatori posi in essere dal comune di Campobasso, derivante dalla mancata istituzione della figura dirigenziale incaricata dei compiti relativi all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 86 del TULPS. In particolare, la reclamante espone che la nomina del dirigente sia intervenuta solo il 25 giugno 2012, dopo la scadenza del termine del 20 giugno 2012. L’assunto non può essere condiviso. La mancata copertura del posto di dirigente responsabile del servizio competente non impedisce all’amministrazione di provvedere comunque all’adozione dei doverosi provvedimenti ampliativi richiesti dagli interessati, utilizzando i consueti ordinari strumenti organizzativi (supplenza, sostituzioni, interim). Pertanto, non risulta dimostrato che la circostanza esposta dalla società reclamante abbia precluso, in modo assoluto, la possibilità di attivarsi tempestivamente per sollecitare dall’amministrazione la conclusione del procedimento in tempo utile per rispettare il termine prescritto per la consegna della documentazione richiesta. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso di Campobasso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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